Lo scorso 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera dei deputati il Disegno di Legge in materia di lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° maggio 2023.
Tra gli articoli maggiormente significativi si sottolinea in particolare l’articolo 9, il quale introduce modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nello specifico, l’articolo si occupa del tema delle assenze ingiustificate, prevedendo che “in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore”.
La norma interviene su una pratica diffusa tra i lavoratori, i quali si assentano ingiustificatamente per indurre il datore di lavoro a procedere con un licenziamento disciplinare che consentirebbe loro di accedere all’indennità di disoccupazione NASPI.
Si tratta di una pratica adattata allo scopo di risolvere il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore ma per responsabilità del datore di lavoro il quale, di fronte all’inadempimento contrattuale del dipendente, assente ingiustificato, si trova nella necessità di procedere con un licenziamento disciplinare per il quale dovrà pagare il c.d. ticket di licenziamento, attualmente dovuto per un importo pieno di € 1.809,30.
Fino ad oggi e, comunque, in attesa di una modifica legislativa, l’assenza ingiustificata del lavoratore non può essere considerata come una manifestazione implicita della volontà di cessare il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in quanto la procedura attualmente prevista dalla normativa vigente prevede che le dimissioni debbano avvenire attraverso le modalità telematiche previste dall’articolo 26 del D.lgs. 151 del 2015 (convalida) e che le stesse debbano essere trasmesse al datore di lavoro. Pertanto, il lavoratore che si assenta dal lavoro senza produrre giustificazione e che non comunica telematicamente le proprie dimissioni induce il datore di lavoro di risolvere il rapporto attraverso l’unica soluzione possibile: il licenziamento per motivi disciplinari con la conseguenza che la perdita “involontaria” del lavoro dà diritto al lavoratore di ricevere il sussidio di disoccupazione, altrimenti non ottenibile per effetto delle dimissioni.
Nel frattempo, la giurisprudenza ha elaborato alcune soluzioni considerando la fattispecie dal punto di vista della effettiva volontà delle parti. In particolare, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 20 del 27 maggio 2022, si era esposto sul tema, ritenendo illegittimo il comportamento di una lavoratrice, la quale si era assentata da lavoro allo scopo di costringere il datore di lavoro a licenziarla per assenze ingiustificate così da ottenere l’indennità di disoccupazione. In questo caso il Giudice aveva considerato il comportamento della lavoratrice, che aveva presentato ricorso, come effettiva volontà di dimettersi, nonostante non avesse provveduto a far pervenire le proprie dimissioni con le modalità telematiche previste dal D.lgs. 151 del 2015. Questo accertamento è stato possibile in quanto la dipendente stessa aveva esplicitamente riferito a più persone che la sua volontà era di provocare il suo licenziamento, con lo scopo di porre termine ad un rapporto di lavoro che non voleva più svolgere e con la possibilità di accedere alla NASPI.
In questo senso si orienta dunque anche il Disegno di Legge in materia di lavoro, per il quale dovremo attendere l’iter di approvazione.
Lo Studio rimane a disposizione.