02 07 2021

Il Decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, ha introdotto il primo divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 e il divieto di licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, con decorrenza dalla sua entrata in vigore e per un periodo di 60 giorni, nei confronti di tutte le imprese senza alcuna distinzione.

In seguito a tale provvedimento sono stati emanati una serie di decreti emergenziali che hanno definito la proroga dei licenziamenti senza soluzione di continuità e, nel recente periodo, il legislatore è intervenuto con l’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi che, nel confermare il divieto di licenziamento durante il periodo emergenziale, ne ha stabilito una nuova modalità di attuazione rispetto a quanto già previsto in precedenza.

Decreto sostegni (D.L. 41/2021)

Il Decreto sostegni (D.L. 41 del 22 marzo 2021 convertito in L. 69/2021) nell’introdurre nuovi periodi di integrazione salariale a partire dal primo di aprile, ha previsto termini differenti del divieto di licenziamento a seconda del settore di appartenenza di ciascuna impresa.

In particolare, i termini per il divieto di licenziamento sono:

  • il 30 giugno 2021 per le aziende che rientrano nell’ambito di utilizzo della Cassa integrazione ordinaria;
  • il 31 ottobre 2021 per le aziende che rientrano nell’ambito di utilizzo del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione in deroga.

Il divieto, come espresso dalla norma di legge, riguarda solamente i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 ed i licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, con esclusione delle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale dell’attività, nei casi in cui in corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare il trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile;
  • risoluzioni dei rapporti compiute nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con previsione di incentivo all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a predetto accordo.
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento dell’impresa.

Oltre a questi casi espressamente previsti dalla legge risulta sempre possibile effettuare i licenziamenti disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Decreto sostegni-bis (D.L. 73/2021)

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73 del 25 maggio 2021), nel confermare quanto già stabilito con il decreto sostegni, ha definito un nuovo divieto di licenziamento sino al 31 dicembre solamente per le aziende che rientrano nell’ambito della cassa integrazione ordinaria e solo nel caso in cui vengano utilizzati nuovi periodi di integrazione salariale per periodi successivi al 30 giugno. I nuovi periodi di integrazione salariale individuati dalla norma sono quelli richiesti ai sensi della legge ordinaria di riferimento (D.Lgs. 148/2015) oppure quelli previsti dall’art. 40 del decreto in questione, il quale ha introdotto una cassa integrazione straordinaria nuova in deroga alla normativa vigente, applicabile solamente attraverso l’accordo collettivo aziendale e solo nel caso in cui l’azienda abbia subito un calo di fatturato superiore al 50% rispetto all’anno 2019.

Non viene quindi stabilito un nuovo divieto di licenziamento assoluto, bensì un divieto relativo legato all’utilizzo della cassa integrazione, solo per le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con lo scopo di permettere ai datori di lavoro di valutare se sia possibile accedere agli ammortizzatori sociali in un’ottica di possibile ripresa delle attività, oppure se sia necessario procedere con la riduzione del personale a partire dal 1° luglio.  

Decreto-legge 99 del 30 giugno 2021

Il 29 giugno 2021 si è tenuto un incontro tra Governo e parti sociali durante il quale è stato siglato un avviso comune che contiene una “raccomandazione” alle imprese all’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti. Trattasi di un invito programmatico riconducibile alla prassi della c.d. moral suasion non vincolante rispetto alle norme vigenti.

Il giorno seguente è entrato in vigore il D.L. 99 del 30 giugno 2021, il quale ha previsto il divieto di licenziamento solamente per i datori di lavoro delle industrie tessili, di abbigliamento e pelletteria, identificate da specifici codici di classificazione Ateco2007, fino al 31 ottobre, grazie alla previsione di un nuovo periodo di integrazione salariale di 17 settimane con decorrenza dal 1° luglio da utilizzare fino al 31 ottobre 2021.

Inoltre, l’emanazione di tale decreto ha definito una modifica del decreto sostegni bis (D.L. 73/2021)  attraverso l’introduzione dell’art. 40-bis, i quale prevede che per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico a favore dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione delle cassa integrazione ordinaria, impossibilitati ad accedere agli strumenti di integrazione salariale sulla base della normativa in vigore, possono ricorrere ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 13 settimane a partire dal 1° luglio fruibili sino al 31 dicembre 2021.  

Conseguentemente, solo per le aziende che richiedono questo tipo di trattamento di integrazione salariale, è previsto un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, rispetto ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 ed ai licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, con i medesimi casi di esclusione dal divieto.

Destinatari dello sblocco dei licenziamenti dal 1° luglio

In sintesi, le aziende che rientrano nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) hanno facoltà di procedere con il licenziamento dal 1° luglio solamente se:

  • non siano appartenenti al settore tessile, di abbigliamento e pelletteria, per il quale il divieto è stato prorogato al 31 ottobre;
  • non richiedano l’intervento degli ammortizzatori sociali ai sensi dei decreti legge 73/2021 e 99/2021 dopo il 30 giugno 2021.

Per le aziende che rientrano nel nell’ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale (FIS) o cassa integrazione in deroga (CIGD), il divieto di licenziamento rimane fissato al 31 ottobre.

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