L’Inps, con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
La legge di bilancio (legge n. 197/2023) ha previsto infatti, all’art. 1 comma 281, che “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui all’art. 1 comma 121 della legge 234/2021, ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima”.
La normativa quindi prevede:
- Una riduzione del 2% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima;
- Una riduzione del 3% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923, maggiorato del rateo di tredicesima;
- Qualora la retribuzione imponibile superi il limite di 2.692 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione.
L’esonero in questione trova applicazione nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, restando esclusi solo i lavoratori domestici.
Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Per quanto riguarda la mensilità aggiuntiva infatti, viene previsto che nel mese di competenza di dicembre 2023, l’importo limite per l’applicazione dell’esonero sarà di 2.692 (o 1.923) sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese. Se invece i ratei di tredicesima mensilità vengono erogati mensilmente, l’esonero contributivo a carico del lavoratore troverà applicazione sia sulla retribuzione lorda, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (ovvero 2.692/12 per l’esonero del 2%) o di 160 euro (ovvero 1.923/12 per l’esonero del 3%).
Per maggior chiarimento, la circolare dell’INPS riporta il seguente esempio: laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Nel caso sia prevista l’erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo se l’ammontare della mensilità sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per l’applicazione delle riduzioni contributive; viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Nel caso di lavoratori che intrattengano più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, il massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero opera autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
La circolare inoltre sottolinea che l’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione e non rientra nel concetto di aiuti di Stato, in quanto non costituisce una misura in favore dei datori di lavoro. Viene inoltre precisato che la riduzione contributiva è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dall’attuale legislazione, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta; è quindi cumulabile anche con riduzione contributiva prevista per le lavoratrici madri rientrate dal congedo di maternità entro il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 137, Legge di Bilancio).
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