24 06 2022

Il Fondo Nuove Competenze è lo strumento messo a disposizione delle imprese al fine di sostenere i costi relativi all’attività formativa erogata ai propri dipendenti. Istituito con il decreto legge 34/2020 ha tra i suoi obiettivi quello di riallineare le competenze del personale ai nuovi fabbisogni nonchè di accompagnare i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie capacità e conoscenze in un contesto produttivo sempre più soggetto a cambiamenti e trasformazioni tecnologiche.

Su queste premesse il 2021 ha visto il coinvolgimento di 708.000 lavoratori collocati in 6710 aziende. Oggi il Governo ha predisposto uno stanziamento superiore a 1 miliardo di euro a disposizione di quelle aziende che decideranno di presentare nella seconda metà del 2022, attraverso accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, progetti formativi, anche “on the job”, su macchine, attrezzature e software.

La copertura del costo orario è stata pari al 100% della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi quindi ratei delle mensilità aggiuntive e tfr) per gli accordi del 2021 e sarà del 75% (rimanendo totale la copertura degli oneri previdenziali ed assistenziali) per i futuri progetti. In discussione un possibile innalzamento al 100% come premialità per quelle aziende che stipulano accordi collettivi di riduzione dell’orario a parità di salario o nuove modalità organizzative di partecipazione dei lavoratori nell’impresa.

Se verrà confermato lo schema operativo attuale, l’azienda dovrà:

  • stipulare l’accordo collettivo (in caso di mancanza della rappresentanza in azienda anche in sede provinciale presso apposite Commissioni istituite presso le associazioni datoriali);
  • presentazione dell’istanza presso il sito di ANPAL secondo le scadenze previste;
  • attendere l’accoglimento o meno che avverrà in base al criterio cronologico di arrivo;
  • in caso di approvazione chiedere all’INPS di erogare la somma di anticipo prevista nel limite del 40% dell’importo complessivo;
  • attenersi ai 90 giorni dall’approvazione della domanda per completare i percorsi di sviluppo delle competenze (innalzabili a 120 in casi particolari);
  • chiedere il saldo entro 40 giorni dal termine delle attività formative;

Un’ulteriore novità introdotta dal decreto Anpal 159/2022 e che sarà confermata anche dall’imminente decreto interministeriale in uscita, è il deposito di una fidejussione di pari importo alla somma anticipata dall’INPS nel caso l’azienda non effettui la formazione, o ne svolga solo una parte. Naturalmente a copertura del rischio di mancata restituzione della quantità economica anticipata.

Da sottolineare infine che oltre al costo orario delle persone in formazione potranno essere finanziate dai fondi interprofessionali le spese dovute a docenti esterni. Da chiarire se per quest’ultima casistica potranno essere rendicontate anche le ore dell’eventuale personale specializzato, dipendente dell’impresa, che funga da formatore.

Lo studio rimane a vostra completa disposizione per l’assistenza nell’elaborazione di progetti formativi e l’assolvimento dei relativi adempimenti amministrativi. (https://ablabour.it/consulenza-del-lavoro/)

 

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