liane metzler B32qg6Ua34Y unsplash

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213) in materia lavoro, si ritiene opportuno riprendere quanto previsto in merito alle tutele dei padri lavoratori ex D.lgs. 105/2022.

Il D.lgs. 105/2022 ha introdotto disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e privata per i genitori, introducendo, in particolare, il congedo di paternità obbligatorio all’art. 27bis.

Il padre lavoratore dipendente ha infatti diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Ad esso spetta inoltre il congedo di paternità facoltativo previsto dall’art. 28 che prevede che il padre lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Con la Legge di Bilancio 2024 i lavoratori padri, così come previsto per le lavoratrici madri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D. Lgs. 151/2001 con un’indennità più elevata, pari all’80% della retribuzione nel limite massimo di due mesi per il solo 2024; dal 2025 vi saranno invece un mese all’80% e un mese al 60% fino al sesto anno di vita del bambino.

Si rammenta che, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo e fino al compimento dell’anno di vita del figlio il licenziamento è nullo e che per il lavoratore che nello stesso periodo rassegna le proprie dimissioni è previsto l’accesso all’indennità di disoccupazione NASPI, qualora abbia fruito anche solo parzialmente del congedo.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’indennità di preavviso e del c.d. ticket di licenziamento.

 

Lo Studio resta a disposizione.

 

Recommended Posts