Negli ultimi mesi sono state introdotte alcune novità in materia di congedo parentale (o maternità facoltativa), lasciando pressoché immutato il congedo obbligatorio di maternità ex articolo 16 del Testo unico.
Come già trattato nella newsletter del 9 settembre 2022, una delle principali novità riguarda il congedo obbligatorio del padre. Infatti, dopo la riforma di agosto, il padre lavoratore dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti alla data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Tale misura rappresenta un vero e proprio diritto del padre, la cui fruizione prevede che la domanda sia presentata al datore di lavoro, sebbene l’indennità al 100% sia a carico Inps.
IMPORTANTE
Questo congedo gode delle stesse tutele per la madre, ovvero il divieto di licenziamento entro il primo anno del figlio, esonero dal preavviso, diritto all’indennità sostitutiva in caso di dimissioni entro il primo anno di età del bambino e l’obbligo di convalida delle dimissioni entro il compimento dei tre anni del figlio.
Per quanto riguarda il congedo parentale invece, è stata modificata la disciplina relativa ai periodi oggetto di indennizzo da parte dell’Inps (pari al 30% della retribuzione): il periodo indennizzabile per entrambi i genitori dipendenti passa complessivamente da 6 a 9 mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del bambino. Il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato ad 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dall’attività lavorativa per un periodo non inferiore a 3 mesi. Ricordiamo che, per il lavoratore con affidamento esclusivo del bambino, il periodo indennizzabile passa da 10 a 11 mesi e, in caso di reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima stabilita dal regime IVS, tutto il periodo di congedo parentale è oggetto di indennizzo.
In seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio (articolo 1 della legge 197/2022), dal 1° gennaio 2023 è stata prevista una modifica alla disciplina del trattamento economico del congedo parentale ex articolo 34 del Dlgs 151/2001 (Testo unico della maternità): è stata disposta infatti l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, fruibile in alternativa tra i due genitori.
Questo trattamento trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (periodo obbligatorio), successivamente al 31 dicembre 2022; per l’applicazione della nuova disposizione occorre attendere l’emanazione della circolare dispositiva dell’Inps.
Il Dlgs 105/22 ha inoltre equiparato le regole di calcolo della retribuzione media giornaliera a quelle previste dall’articolo 22 del Testo Unico, includendovi i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per quanto riguarda la maturazione dei ratei invece, il d.lgs 105/2022 prevede che “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva” (art 2 comma 4 Decreto Legislativo 105/2022).
L’intervento della Legge di Bilancio, quindi, persegue l’obiettivo già definito in precedenza dal Decreto 105/2022 di rafforzare le tutele riservate al padre, affinché questi ne fruisca in modo effettivo.
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