Lavoro a chiamata 16 09

Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (il Decreto Trasparenza”) introduce delle importanti novità riguardanti la disciplina del contratto di lavoro intermittente.  

Come è noto, con il contratto di lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata) il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro.

Tale tipologia contrattuale può essere stipulata secondo due diverse modalità:

  • la prima, in cui il lavoratore ha l’obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata e per la quale è prevista l’erogazione di un’apposita indennità fissa mensile c.d. indennità di disponibilità;
  • la seconda, in cui non viene previsto l’obbligo di disponibilità con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo nel momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro e non viene prevista alcuna indennità fissa mensile.

È un contratto che può essere stipulato solo con i soggetti di età superiore a 55 anni e inferiore ai 24, ed è ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi; resta ferma la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per i lavori definiti discontinui dal Decreto Regio 2657/1923, normativa che ancora oggi costituisce un punto di riferimento in materia.

Gli adempimenti legati a questa tipologia contrattuale sono:

  • la comunicazione obbligatoria preventiva per l’assunzione e stipulazione del contratto di lavoro, ai sensi del d.lgs. 104/2022 (“Decreto trasparenza);
  • prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la comunicazione di “chiamata”, la quale deve essere inviata all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio, attraverso pec o cellulare, oppure attraverso l’utilizzo del portale telematico del Ministero del lavoro. La comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore, e deve contenere i dati delle controparti e la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

Anche il contratto a chiamata è stato interessato dalle modifiche introdotte dal decreto trasparenza, essendo stato modificato l’art. 15 del d.Lgs. 81/2015, che regola forma e comunicazioni di tale tipologia contrattuale.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 104/2022 infatti, si occupa di indicare il campo di applicazione della normativa, ribadendo l’applicabilità delle regole generali introdotte dal legislatore in materia di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, anche in relazione al contratto di lavoro intermittente. La nuova disciplina normativa prevede che, oltre alle informazioni di cui all’art 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1997 (“Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”) il contratto di lavoro intermittente debba inoltre contenere i seguenti elementi:

  • la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13 d.lgs. 81/2015;
  • il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  • le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Tra gli elementi, oggetto di modificazione, viene ora richiesta anche l’indicazione della natura variabile della programmazione del lavoro, oltre che alla durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; viene richiesta quindi una programmazione del lavoro, definita nella determinazione dei giorni e delle ore di inizio e di fine della prestazione di lavoro. Nonostante nel lavoro intermittente la programmazione non possa che essere variabile, il legislatore richiede che venga comunque esplicitata in sede di stipulazione del contratto, diventando uno degli elementi contrattuali specifici.

Ulteriore novità riguarda anche l’indicazione nel contratto di eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, obbligo che sorge qualora le parti concordino tale eventualità.

Questa previsione ha lo scopo di permettere al lavoratore di cumulare altri impieghi; infatti, fatto salvo l’obbligo di fedeltà del lavoratore, il datore di lavoro non può impedirgli lo svolgimento di altre attività lavorative, in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata. Avendo il contratto a chiamata per sua natura una programmazione variabile del lavoro, diventa difficile effettuare tali previsioni; però, nel rispetto della normativa introdotta dal decreto Trasparenza, che comprende anche questa tipologia contrattuale, diventa necessario indicare nel contratto almeno una previsione della programmazione del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre, nel contratto intermittente viene ora richiesta l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, oltre alla già richiesta indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con lo scopo di permettere al lavoratore di conoscere quale sarà la retribuzione alla quale avrà comunque diritto nel momento in cui sarà chiamato a prestare l’attività lavorativa.

Altra novità che emerge dal confronto tra il testo originario del D.Lgs. 81/2015 e quello sostituito dal Decreto Trasparenza riguarda l’eliminazione del preavviso obbligatorio di chiamata da parte del datore di lavoro non inferiore al giorno lavorativo; in base al nuovo testo normativo, le parti possono concordare un preavviso di chiamata minimo inferiore al giorno e valido anche durante le giornate festive o non lavorative.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmata, senza un ragionevole preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione prevista per la prestazione pattuita, o a compensarlo con una somma non inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito.

Lo studio rimane a disposizione.