News 30 07 2021

Il decreto sostegni bis, DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, al fine di incentivare nuova occupazione stabile e promuovere la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati, con l’obiettivo di sostenere la ripresa economica, ha introdotto il contratto di rioccupazione, nuova tipologia contrattuale sperimentale di natura subordinata e a tempo indeterminato.

La Commissione Europea, con un comunicato stampa del 14 luglio 2021, annuncia di aver dato il via libera a un piano da 2,5 miliardi di euro che permetterà l’effettività di tale esonero contributivo, fino ad ora in attesa di approvazione.

Applicabile dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, l’utilizzo di tale tipologia contrattuale comporta il riconoscimento di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 6 mesi fino a 3.000 euro e riparametrati su base mensile.

Condizione essenziale per accedere allo sgravio contributivo è che il contratto di lavoro sia accompagnato da un progetto individuale di formazione e riqualificazione, da definire con il consenso del lavoratore, di durata pari a sei mesi, al termine dei quale le parti sono libere di recedere dal contratto nel rispetto della previsione di cui all’art. 2118 del Codice civile, cioè nel rispetto del preavviso.

Il licenziamento che dovesse essere intimato nel corso del periodo di inserimento, oppure al termine dello stesso (sei mesi) o ancora nei sei mesi successivi (in questo caso anche nei confronti di lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva e inquadrati nello stesso livello e categoria del lavoratore assunto con lo sgravio) comporta la revoca dell’esonero e il recupero dell’agevolazione fruita.

In caso di mancato recesso da parte di una delle due parti al termine del periodo di inserimento, invece, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inoltre, si sottolinea che per fruire legittimamente di tale agevolazione contributiva, è necessario rispettare i principi generali previsti dalla legge in materia di accesso alle assunzioni agevolate di cui all’art. 31 del decreto legislativo 150/2015, di seguito riportati:

  1. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  2. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Inoltre, si richiama l’attenzione all’art. 1, comma 1175 legge n. 296/2006, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Essendo stata comunicata l’autorizzazione della Commissione Europea, si rimane in attesa della circolare esplicativa Inps con la quale l’istituto definirà la modalità di fruizione di tale esonero.

Inoltre, si ricorda la presenza di un’altra importante agevolazione in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea, quella riguardante l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 36 anni, entrata in vigore con la legge di bilancio 2021.

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