18 03 2022

In questo momento storico in cui le imprese si trovano a dover affrontare molte difficoltà di gestione causate dal continuo aumento dei costi delle materie prime e delle risorse energetiche, assumono una rilevanza strategica gli incentivi per l’occupazione, utili per ridurre il costo del personale e contenere i costi legati allo svolgimento dell’attività di impresa.   

Per questo motivo si ritiene utile proporre un riepilogo degli incentivi alle assunzioni che possono risultare di maggior interesse per l’anno 2022.

Assunzione Giovani “Under 36”

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) è intervenuta introducendo un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenute nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro annui, per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. L’esonero spetta con riferimento a soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Inoltre, l’incentivo è esteso a 48 mesi per le assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (art. 1, commi 10-15).

Le indicazioni operative per poter usufruire di questo esonero sono state rese note dall’Inps con Circolare 56 e Messaggio 3389 del 2021

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Tali incentivi rientrano tra gli aiuti di stato a sostegno dell’economia e per tale motivo sono soggette all’autorizzazione della Commissione europea, la quale ha rilasciato l’autorizzazione alla fruizione di tale esonero temporaneamente sino al 30 giugno 2022, come confermato dall’Inps con messaggio n. 403 del 26/01/2022.  

Assunzioni donne

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19) ha previsto per le assunzioni di donne lavoratrici, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 6.000 euro annui. In particolare, gli incentivi riguardano le assunzioni di:

donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE ai sensi dell’art. 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto interministeriale del 16 ottobre 2020 per il 2021);

donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e con una professione interessata da un’accentuata disparità occupazionale di genere, relativamente al 2022 per i settori individuati dal Decreto del Ministero del lavoro e P.S del 17/12/2021;

donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato e purché l’assunzione faccia registrare un incremento netto della forza occupazionale.  

La locuzione “priva di impiego”, definita dal decreto del Ministero del lavoro del 17/10/2017, si riferisce a quelle lavoratrici che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore, rispettivamente ad € 8.174 per il lavoro subordinato ed € 4.800 per lavoro autonomo o parasubordinato.  

Anche questi incentivi rientrano tra gli aiuti di stato a sostegno dell’economia e per tale motivo sono soggette all’autorizzazione della Commissione europea, la quale è stata rilasciata temporaneamente sino al 30 giugno 2022, come confermato dall’Inps con messaggio n. 403 del 26/01/2022.

Assunzione lavoratori Over 50

Con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi, è strutturale l’agevolazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevede la possibilità di assumere tali soggetti con un’agevolazione di 12 mesi che consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche in somministrazione. Tale agevolazione, peraltro, può essere elevata a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato oppure in caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato (art. 4, commi 8-10).

Tale agevolazione può essere fruita se l’assunzione determina un incremento netto della forza occupazionale.

Assunzione disoccupati percettori di Naspi

Tale beneficio è previsto dall’art. 2, comma 10-bis della legge Fornero (l. 92/2012) a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di NASpi. Tale incentivo spetta al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI e consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’agevolazione è esclusa con riferimento ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un’impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, oppure che risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. A tal fine il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Come chiarito dall’Inps con circolare n. 175 del 2013, è riconosciuta l’accessibilità al beneficio anche ai datori di lavoro che trasformino a tempo pieno e indeterminato un rapporto a termine già in essere con il lavoratore, al quale sia stata sospesa l’indennità essendo stato occupato a tempo determinato.

Assunzione lavoratori percettori di reddito di cittadinanza

I datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (anche apprendistato) o determinato, possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari ai mesi di reddito di cittadinanza non fruito dal lavoratore, entro il tetto mensile di € 780, purché l’assunzione faccia registrare un incremento netto della forza occupazionale.

L’importo esatto del beneficio viene determinato dall’Inps a seguito di domanda di sgravio e la durata sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza, con un minimo di 5 mensilità. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un corso formativo o di riqualificazione professionale.

Assunzione lavoratori disabili

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede il riconoscimento di un incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di persone diversamente abili.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 nonché dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), la Legge contempla in via strutturale l’accesso ad un incentivo (art. 13):

del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);

del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);

del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui i soggetti da assumere possiedano una disabilità inferiore al 67% e siano iscritti al collocamento mirato, è possibile accedere alle agevolazioni economiche previste dalla Regione Veneto in applicazione dell’art. 14 L. 68/99. La fruizione di questi incentivi richiede una preventiva valutazione della disponibilità di fondi da parte della Regione Veneto.

Assunzione di lavoratore con contratto per sostituzione

Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.

Gli incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest’ultima ha ottenuto.

Per accedere al beneficio, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l’assunzione a termine del lavoratore è effettuata nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Il  requisito dimensionale va determinato comprendendo i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

Il lavoratore può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS, con il messaggio n. 28/2001, ha affermato che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del lavoratore sostituito.

Assunzione con contratto di apprendistato senza limiti di età per percettori di Naspi

L’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 ammette l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, al fine di una loro qualificazione o riqualificazione professionale, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (Naspi, indennità speciale edile, trattamento di disoccupazione per i collaboratori (Dis-coll)).

Con circolare n. 108 /2018 l’Inps ha ribadito che si deve trattare di lavoratori effettivamente beneficiari del trattamento a cui sia stato comunicato almeno l’accoglimento della domanda di prestazione.

L’apprendistato senza limiti di età di cui alla suddetta fonte normativa è stato reso operativo a seguito dell’emanazione da parte dell’Inps del messaggio n. 2243, del 3 maggio 2017 e costituisce una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria applicabile alle tre tipologie di apprendistato.

Le deroghe principali all’ordinaria regolamentazione sono:

  1. il venir meno dei limiti di età;
  2. l’applicazione anche alla fine del contratto della disciplina in materia di licenziamenti individuali (non è pertanto ammessa la libertà di recesso al termine del periodo di apprendistato);
  3. la riduzione contributiva applicata per l’intera durata del contratto di apprendistato ma non, anche, per i 12 mesi successivi.

Le aliquote contributive a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con questa tipologia di apprendistato sono:

  1. per aziende con un organico fino a 9 dipendenti:
  • 1° anno di contratto, 3,11%;
  • 2° anno di contratto, 4,61%;
  • 3° anno di contratto 11,61%;
  1. per aziende con un organico superiore a 9 dipendenti, l’aliquota è determinata nell’11,61% per i tre anni di apprendistato.

La finalità del contratto di apprendistato senza limiti di età è certamente quella di sostenere il reinserimento occupazionale di persone momentaneamente estromesse dal mercato del lavoro e proprio in ragione di tale peculiarità il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5/2017, ha avuto modo di chiarire come in riferimento ai soggetti assunti con questa tipologia di apprendistato la cosiddetta “formazione pubblica di base o trasversale”, di massimo 120 ore per triennio,  non sia richiesta qualora predetti soggetti abbiano avuto modo di acquisire quelle competenze di carattere generale in  ragione delle pregresse esperienze lavorative effettuate anche con precedenti contratti di apprendistato (necessario che il lavoratore sia in possesso dell’attestazione formale di frequenza) .

Ai fini della legittima instaurazione del contratto di apprendistato di cui si argomenta si può, pertanto, concludere che i lavoratori che ne possono beneficiare sono certamente quelli che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione indicati (naspi, dis-coll) e che qualora posseggano già una qualifica similare a quella per cui è attivato il contratto di apprendistato siano inseriti in un percorso formativo (piano formativo individuale) che ne possa apprezzabilmente arricchire quel bagaglio di competenze professionali di cui siano già dotati.  

Assunzioni di lavoratori interessati da interventi di Cassa integrazione guadagni straordinaria

Per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, ma che siano dipendenti di imprese in CIGS da almeno sei mesi continuativi e che siano destinatari di provvedimenti di integrazione salariale al momento dell’assunzione, possono fruire, per il periodo di 12 mesi successivi all’assunzione, della contribuzione ridotta a proprio carico, stabilita nell’aliquota del 10%, con esclusione dei contributi e premi assicurativi Inail e della contribuzione Inps c.d. “minore”.

Tale beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in corso sospensioni a zero ore per CIGS oppure se ha compiuto licenziamenti per riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti, a meno che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse.

Assunzione di lavoratori interessati da interventi di Cassa integrazione guadagni straordinaria in accordo di transizione occupazionale

Per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore interessato da un provvedimento di cassa integrazione straordinaria in accordo di transizione, può fruire di un incentivo pari al 50%, per ogni mese e per un massimo di 12 mesi, dell’ammontare del trattamento straordinario di CIGS che sarebbe stato percepito dal lavoratore.

Tale beneficio non spetta se il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura 223/1991 nella stessa unità produttiva, indipendentemente dal livello o categoria del lavoratore licenziato. Inoltre, tale beneficio viene revocato con recupero di quanto già fruito se viene compiuto un licenziamento nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

L’assunzione agevolata può avvenire anche attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore. In tal caso, a differenza di quanto avviene nel caso di assunzione di giovani, il datore di lavoro non avrà la possibilità di recedere al termine del periodo formativo e, per tutti gli aspetti contributivi, economici e normativi, si applicano le disposizioni ordinarie previste per i contratti di apprendistato.

Con riferimento all’applicazione dell’agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratori in Cigs e per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato in accordo di transizione, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione europea; al contrario,  le agevolazioni previste per le assunzioni di lavoratori in accordo di transizione con contratto di apprendistato sono immediatamente operative, essendo il contratto di apprendistato già definito nella sua tipicità non essendo un contratto agevolato.  

L’elemento che accomuna tutte le agevolazioni in essere, escluso il contratto di apprendistato, è l’obbligo per il datore di lavoro, ai fini della corretta fruizione delle agevolazioni disponibili, di rispettare le previsioni di cui al comma 1175 dell’art. 1 l. 296/2006 e art. 31 d.lgs. 150/2015.

Tali disposizioni prevedono che le agevolazioni non possono essere fruite se:

  • non è rispettata la regolarità contributiva;
  • non sono rispettati gli accordi e i contratti collettivi;
  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme legali o contrattuali;
  • l’assunzione viola un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
  • il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendale o riorganizzazione, salvo che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di una professionalità diversa da quella dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata in un’unità produttiva diversa da quella in Cigs;
  • l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, anche per interposta persona, con quelli del precedente datore di lavoro oppure in presenza di rapporti di collegamento o controllo con lo stesso.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento

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