Proseguendo con una disamina sulle novità introdotte con la legge di bilancio n. 213/2023, si affronta oggi il tema che riguarda i vantaggi offerti alle lavoratrici con figli, le quali godono dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali se titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’art. 1, comma 180, della legge di bilancio per il 2024 ha introdotto l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che viene riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero è concesso per il triennio 2024 – 2026 e, in via sperimentale, per il corrente anno, esso è applicato anche alle madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
La misura agevolativa prevede, in concreto, un abbattimento totale della contribuzione a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000,00 euro all’anno, da riparametrare su base mensile. Possono godere di questa agevolazione tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a part time, compresi i contratti di apprendistato e con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Il requisito per il diritto allo sgravio contributivo è perfezionato laddove, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, la lavoratrice risulti essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni. Come detto, la misura agevolativa spetta anche in favore delle dipendenti che, nel corso di quest’anno risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
Il requisito si intende perfezionato al momento della nascita del secondo (o terzo) figlio e si cristallizza con riferimento a tale data a partire dalla quale spetta l’esonero. Esso rimane anche nel caso in cui intervengano modifiche allo stato di famiglia a causa di eventuale premorienza o di fuoriuscita dei figli dal nucleo familiare o di altre situazioni che possono comprendere la non convivenza del figlio nella famiglia della madre o in caso di affidamento al padre.
La circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 propone una serie di esempi per ben spiegare l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione agevolativa. La medesima circolare chiarisce che la misura corrispondente all’importo massimo di € 3.000,00 annui, va riconosciuta al periodo di paga mensile ed è pertanto pari a € 250,00 al mese (3.000,00 : 12), con la sola riparametrazione in caso di instaurazione o risoluzione del rapporto nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di € 8,06 (250,00 : 31) per ogni giorno del diritto a fruire dell’esonero. Tali soglie massime vanno riconosciute con gli stessi limiti anche ai rapporti di lavoro part time, per i quali non è richiesta alcuna riparametrazione.
La circolare dell’INPS chiarisce che l’esonero spetta anche in caso di figli o bambini in adozione o affidamento. L’agevolazione consiste in una riduzione contributiva tutta a vantaggio della lavoratrice, per cui non è richiesto alcun requisito a carico del datore di lavoro e non è subordinata al possesso del DURC.
Infine l’esonero contributivo risulta compatibile con gli altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti dalla vigente legislazione ma è strutturalmente alternativo all’esonero previsto sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sul diritto di godere della riduzione connessa con il reddito da lavoro e stabilita nella misura del 6% se, nel periodo di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non supera la soglia massima di € 2.692,00, al netto della 13ma mensilità. Infatti, in questo caso, l’esonero di 250,00 euro risulta superiore a quello previsto dalla disposizione richiamata, cosicché esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota di contributi della lavoratrice per quanto può godere in applicazione dell’agevolazione prevista nella circostanza in cui sia madre di due (per l’anno corrente) o tre figli.
Per concludere, si evidenzia che l’intervento agevolativo non ha portata strutturale, in quanto esso è previsto per un triennio e fino al 31 dicembre 2026.
Lo Studio rimane a disposizione.