La legge di bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche nell’ambito della detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Esponendo un breve quadro della normativa di riferimento, ricordiamo che le agevolazioni riguardanti i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili sono state introdotte con la Legge di Stabilità del 2016 (L. 208/2015), la quale ha stabilito che in presenza di contrattazione collettiva aziendale o territoriale, definita in base al disposto di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, è possibile prevedere l’erogazione di somme a titolo di premio produzione o partecipazione agli utili con l’applicazione di una tassazione agevolata in capo ai lavoratori, consistente in un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.
I requisiti per poter fruire di tale agevolazione sono due:
- la natura del reddito prodotto (reddito da lavoro dipendente), nel limite di 80.000 euro con riferimento all’anno precedente;
- Importo massimo del premio di 3.000 euro lordi su base annua al quale può essere applicata la tassazione agevolata.
L’oggetto del citato comma 182 della Legge di Stabilità 2016 sono quindi i premi di risultato di ammontare variabile, “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione…”; la definizione dei criteri incrementali legati ai premi di risultato viene determinata dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale di cui all’art. 51 del decreto 81/2015 (ovvero, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle Rsu), in esecuzione dei quali questi premi devono essere erogati.
Infatti, ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali agevolate, è necessario che queste somme o valori a cui può applicarsi l’imposta sostitutiva siano erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali; il richiamo esplicito della normativa (comma 187 Legge di Stabilità 2016), esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nel caso in cui venga stipulato un accordo per l’erogazione dei premi, è possibile prevedere anche la possibilità per i lavoratori di convertire il premio in denaro in strumenti di welfare: questa rimane però una facoltà del lavoratore, non potendo essere stabilita in via unilaterale dal datore di lavoro.
Le ultime novità su questo tema sono state introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge 197/2022), che all’art.1, comma 63, ha ridotto dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nell’anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, ai lavoratori dipendenti del settore privato. Restano invariate le condizioni di accesso al regime agevolativo, quindi l’oggetto e l’importo dell’agevolazione che resta fisso a 3.000 euro su base annua.
Un particolare scenario che può verificarsi relativamente a questa tematica riguarda il premio corrisposto da aziende che adottano “forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro”, previsione normata dal comma 189 della Legge di Stabilità, modificato dal DL 50/2017. L’adozione di questa specifica modalità organizzativa viene premiata con una riduzione dell’onere contributivo: il datore di lavoro può ridurre il proprio carico contributivo del 20% relativamente ad una parte di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, e il lavoratore non verserà su tale importo i contributi a proprio carico.
L’Agenzia delle Entrate definisce il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori” come un sistema che deve realizzarsi attraverso schemi organizzativi che “coinvolgano in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro” (circolare 29 marzo 2018, n. 5/E).
Per concludere quindi, da un punto di vista operativo, l’introduzione di meccanismi volti a valutare il conseguimento di risultati in termini di redditività, produttività, qualità, efficienza e innovazione ai quali assoggettare i premi di risultato detassabili e convertibili in welfare presuppone la sottoscrizione di un accordo sindacale di secondo livello.
È necessario però rispettare alcuni adempimenti procedurali per garantire l’applicabilità della tassazione agevolata.
Infatti, l’accordo dovrà essere depositato telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto (Dm 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro): il regime fiscale agevolativo sarà applicabile a condizione che, al momento della erogazione del premio di risultato, l’accordo risulti essere effettivamente stato depositato. Effettuati questi adempimenti e accertato l’effettivo conseguimento di un risultato incrementale in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione al termine del periodo di misurazione definito dalle parti, sarà possibile applicare, al momento dell’erogazione del premio di risultato, l’imposta sostitutiva del 5% o consentire la conversione in welfare su scelta dei dipendenti.
Lo studio rimane a disposizione