Il legislatore, con l’obiettivo di estendere la platea dei potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali, è intervenuto integrando e modificando il testo unico, il d.lgs. 148/2015, con effetto dal 1° gennaio 2022.
La riforma prevede l’accesso anche ai soggetti che precedentemente erano esclusi dall’applicazione degli strumenti di integrazione salariale, come i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca, gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionalizzante, o per il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Inoltre, è stato ridotto il requisito necessario di anzianità lavorativa, il quale passa da 90 giorni a 30 giorni di effettivo lavoro, aumentando di fatto il numero di lavoratori per i quali sarà possibile accedere agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla legge.
Sotto il profilo economico, la riforma è intervenuta sia rispetto al massimale erogabile nell’applicazione degli ammortizzatori sociali, sia rispetto alla contribuzione addizionale applicata. In particolare:
- è stato introdotto un unico massimale per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale, di importo pari a € 1.199,72, in modo tale da garantire un aumento dell’importo erogabile per tutti coloro che beneficeranno degli ammortizzatori sociali che possiedono una retribuzione fino a € 2.159,48 (il massimale precedente era € 939,89);
- è stato definito un meccanismo premiale, per il quale le imprese che presenteranno nuova domanda di cassa integrazione a partire dal 2022, nel caso in cui non sia stato richiesto l’intervento della cassa integrazione nei 24 mesi precedenti, avranno diritto ad una riduzione della contribuzione addizionale applicata. La contribuzione ordinaria è pari a 9% per le prime 52 settimane di intervento, 12% da 52 a 104 settimane, 15% per i periodi di integrazione salariale oltre le 104 settimane, mentre le aziende che non hanno fruito di cassa integrazione nei 24 mesi precedenti alla nuova richiesta, le prime due aliquote subiscono una riduzione, rispettivamente 6% e 9%.
Gli strumenti di integrazione salariale non hanno subito variazioni, essendo stati mantenuti gli strumenti già esistenti: la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e i fondi di solidarietà bilaterali di settore, nello specifico FSBA per il settore artigiano. Tuttavia, pur rimanendo invariati gli strumenti di integrazione salariale, è stata prevista una modifica delle soglie occupazionali per l’accesso a tali strumenti, che ha permesso di ampliare il numero delle imprese che possono accedervi. Infatti, ad esclusione della CIGO per la quale non sono state previste variazioni nella normativa di riferimento, sono state modificate le soglie occupazionali per l’accesso alla CIGS e al FIS.
Per la Cassa integrazione straordinaria, precedentemente accessibile solo per le imprese del settore industriale con almeno 15 dipendenti e per le imprese del commercio con un numero di dipendenti superiore a 50, la soglia è stata ridotta per il settore del commercio a 15 dipendenti, parificando il limite occupazionale con quello del settore industriale.
Per il Fondo di integrazione salariale, al quale prima della riforma potevano accedere solo le imprese con almeno 5 dipendenti, è previsto il diritto di accesso a tutte le imprese con almeno un dipendente.
Pertanto, a fronte di tali variazioni, che comportano un effettivo ampliamento della soglia di potenziali beneficiari fornendo una copertura anche per le aziende che in precedenza non avevano una specifica tutela, si deve tenere in considerazione il conseguente incremento della contribuzione previdenziale dovuta per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, per le quali il legislatore ha individuato le nuove percentuali applicabili.
A tal proposito, il legislatore, nel tentativo di ridurre l’impatto economico di tale riforma, ha definito, esclusivamente per l’anno 2022, una riduzione della contribuzione dovuta per l’accesso agli ammortizzatori sociali.
In particolare, per l’anno 2022, per le aziende che hanno accesso al FIS, sono previste le seguenti aliquote di contribuzione sulla base dell’organico aziendale posseduto nel semestre precedente alla presentazione della domanda:
- fino a 5 dipendenti: 0,15%, invece di 0,50%;
- oltre i 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti: 0,55%, invece di 0,80%;
- più di 15 dipendenti: 0,69%, invece di 0,80%;
Per le imprese esercenti attività commerciali, compresi i settori della logistica, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici che occupano più di 50 dipendenti, l’aliquota di contribuzione per il 2022 è pari a 0,24% invece di 0,80%, e per le aziende in CIGS con più di 15 dipendenti la contribuzione prevista per il 2022 è pari allo 0,27% invece di 0,90%. Tutte le aliquote indicate sono da ripartire per 2/3 a carico dell’impresa ed 1/3 a carico del lavoratore.
Nella sostanza, le aziende con un organico inferiore a 5 dipendenti e quelle con un organico superiore a 15, a partire dal 2022, subiranno un aumento del carico contributivo, necessario per il finanziamento dei “nuovi” ammortizzatori sociali. Infatti, le aziende con meno di 5 dipendenti dovranno versare la contribuzione prevista per il FIS, precedentemente non dovuta; le aziende con più di 15 dipendenti, invece, pur mantenendo l’obbligo contributivo per il FIS, dovranno versare in aggiunta la contribuzione prevista per finanziare la CIGS.
Nell’ambito della riforma viene modificato il criterio di computo dei dipendenti necessario per verificare il limite dimensionale dell’impresa che deve essere verificata rispetto al semestre precedente alla presentazione della domanda, includendo i lavoratori con qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, nonché i lavoratori che prestano la propria opera con il vincolo della subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’impresa.
La normativa di riferimento, il d.lgs. 148/2015, inoltre, subisce una variazione anche nella parte in cui regolamenta la compatibilità degli ammortizzatori sociali con l’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, prevedendo che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi presso altre imprese, nonché attività di lavoro autonomo, non mantenga il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Per i dipendenti che, invece, svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Infine, la riforma, nel disporre gli interventi di maggior rilievo nell’ambito della cassa integrazione straordinaria, prevede la modifica delle causali di accesso e introduce nuovi strumenti non meramente assistenziali, ma rivolti a favorire maggiori garanzie del lavoro e delle politiche attive, nel tentativo di garantire maggiori possibilità di ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro.
Tale obiettivo, sarà reso possibile all’introduzione del nuovo accordo di transizione occupazionale, applicabile solamente per i periodi di cassa integrazione straordinaria che eccedono i 12 mesi e tramite la condizionalità e riqualificazione professionale. Quest’ultimo strumento di riqualificazione professionale si pone come scopo quello di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza di rapporto di lavoro, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche presso altre aziende. Nel seguire questa direzione, il legislatore ha introdotto l’obbligo per i lavoratori coinvolti da procedure di cassa integrazione straordinaria di partecipare a processi di aggiornamento e riqualificazione con carattere formativo, precisando che, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di CIGS, è prevista la partecipazione a percorsi formativi. Infatti, la mancata e ingiustificata partecipazione del lavoratore alle iniziative formative citate comporterà l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione della mensilità del trattamento fino alla totale decadenza dal trattamento stesso.
Le novità illustrate sono solo alcune di quelle previste dalla legge di bilancio, trattandosi di una riforma molto ampia che interviene su molteplici aspetti, per i quali è necessario attendere l’emanazione dei decreti ministeriali di applicazione, nonché le linee guida dell’Inps.
Lo studio rimane a disposizione.