News 15 07 Mobility Manager

Nella nostra società si sta affermando sempre di più l’idea di uno sviluppo sostenibile per ridurre la produzione di inquinamento atmosferico. Ancora oggi, l’Italia risulta essere il terzo paese a livello europeo in termini di tasso di motorizzazione, registrando dei valori di mobilità individuale altissimi: nelle grandi città come Milano o Palermo, più del 50% degli spostamenti viene fatto con mezzi individuali, generando un impatto fortemente negativo sull’inquinamento e sulla congestione del traffico.

La figura del Mobility Manager nasce proprio per incentivare l’introduzione di strumenti di mobilità utili al decongestionamento del traffico nelle aree urbane attraverso la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. L’introduzione di questa figura specializzata è indirizzata alle aziende o pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con più di 50.000 abitanti.

Già con Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998, all’articolo 3 era stata introdotta questa figura nelle aziende pubbliche con più di 300 dipendenti e nelle imprese private con più di 800 dipendenti, con il fine di adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti. Con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, art 229), redatto proprio durante la pandemia, si è intervenuti abbassando il limite dimensionale delle imprese tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; questo provvedimento infatti è “finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”. Sono intervenuti poi il Decreto del 12 maggio 2021, che ha delineato i requisiti e le funzioni del Mobility manager, e il Decreto interministeriale del 4 agosto 2021, che ha definito le linee guida per la redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro.

Il Mobility manager è quindi una figura che, oltre a collaborare per l’adozione del piano di mobilità sostenibile, promuove interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, tenendo conto anche dell’offerta di trasporti presente sul territorio interessato, al fine di ottimizzare costi e impatti della mobilità sul territorio. Ha il compito di garantire una maggiore sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro nelle grandi imprese con sede nei centri urbani molto estesi, predisponendo un apposito PSCL (piano degli spostamenti casa-lavoro), redatto seguendo le linee guida definite dal decreto n. 209/2021. Questo prevede che il PSCL debba essere trasmesso al comune territorialmente competente entro 15 giorni dalla sua adozione, il quale potrà individuare eventuali modifiche e stipulare intese o accordi con l’azienda stipulante per una sua implementazione. La redazione del PSCL verrà completata entro il 31 dicembre di ciascun anno dal manager della mobilità, il quale è chiamato a valutare ed analizzare le abitudini di mobilità dei dipendenti proponendo le possibili soluzioni da adottare per ottimizzare gli spostamenti: solo compresa la situazione in essere e valutati gli effetti sul territorio, sarà possibile per il Mobility Manager definire ed identificare gli interventi di miglioramento, come l’adozione di soluzioni di car sharing, di un servizio collettivo aziendale o l’incentivo di mezzi alternativi come bici o monopattini.

Il legislatore, infatti, ha introdotto degli strumenti utili alla promozione del trasporto collettivo: tra i flexible benefit che possono essere inseriti nel piano di welfare aziendale, predisposto dal datore di lavoro, vi sono anche i servizi che prevedono il trasporto giornaliero dei dipendenti dal luogo di abitazione fino a quello di lavoro e viceversa. Il TUIR (art 51 c.2, lettera d), prevede che non concorrano a formare reddito da lavoro dipendente le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, per lo spostamento dei dipendenti dall’abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa. Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame, ad esempio, le navette aziendali che trasportano i dipendenti da un punto di raccolta definito fino al luogo di lavoro, nonché le convenzioni con i servizi pubblici affidate a terzi.

Il Decreto n.179/2021 distingue all’art 2 due figure di Mobility manager:

  • Il mobility manager aziedale, figura specializzata alla gestione della domanda di mobilità e alla promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori e promotore di azioni di formazione e indirizzo all’incentivo dell’uso di spostamenti ciclo-pedonali, di trasporto pubblico, e di iniziative di informazione e sensibilizzazione al tema.
  • Il mobility manager d’area, figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente per definire le politiche di mobilità sostenibile, e per esercitare attività di raccordo e collaborazione tra i vari mobility manager aziendali del territorio di riferimento.

Il PSCL e la nomina del Mobility Manager sono obbligatori per le aziende che rientrano nei limiti dimensionali previsti dalla normativa, mentre la loro adozione resta facoltativa per qualsiasi azienda che non rientri nei limiti previsti. Per poter ricoprire la carica di Mobility Manager sono richieste dalla normativa delle elevate capacità e competenze professionali, una comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile o dei trasporti e un’ampia conoscenza delle principali criticità logistiche del territorio dove l’impresa è situata.

Lo studio rimane a disposizione.