
Lavoro irregolare: decurtazione immediata della patente a crediti
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto in questi anni un’importanza sempre più rilevante, anche e fronte del grave fenomeno degli incidenti sul lavoro che registra, in media, tre decessi giornalieri.
Il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) ha rappresentato sicuramente per il nostro Paese un decisivo passo in avanti che, tuttavia, per svariate ragioni che vanno dalla difficoltà applicativa di un complesso sistema di norme non sempre di agevole interpretazione e impiego alla faticosità di radicare nel tessuto socio-lavorativo un cambio di passo dal punto di vista prettamente culturale, non è risultato a oggi in grado di contrastare efficacemente il trend infortunistico.
Si sono, pertanto, succeduti in epoca recente interventi normativi in materia, l’ultimo dei quali è stato il decreto-legge n. 159/2025 (decreto salute e sicurezza) di cui si è data notizia nella nostra precedente newsletter.
Intendiamo, con l’attuale contributo, fornire alcuni dettagli in merito alla funzione deterrente che l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 159/2025 si propone di esercitare per quanto riguarda l’impiego di “lavoratori in nero” nei cantieri temporanei e mobili da parte di imprese titolari della “patente a crediti” che, normalmente, partendo da 30 punti qualora a seguito di infrazioni scenda sotto i 15 punti impedisce alle imprese stesse di continuare a operare in cantiere.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 159/2025, la notificazione del “verbale unico di accertamento” con cui venga contestato l’impiego irregolare di lavoratori e la conseguente applicazione della maxisanzione per il lavoro nero produrrà, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei punti della patente a crediti senza necessità che il provvedimento dell’organo ispettivo diventi esecutivo.
La decurtazione, inoltre, non sarà più collegata al numero di giornate di occupazione irregolare ma unificata in 5 punti per ogni lavoratore, con ulteriore aggravio in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri e/o minori.
Il decreto in argomento prevede, altresì, il raddoppio delle sanzioni amministrative già previste nelle ipotesi di individuazione di imprese operanti senza patente a crediti o con patente caricata con meno di 15 crediti, da associarsi al provvedimento con il quale l’organo ispettivo ordinerà all’impresa di allontanarsi dal cantiere.
Processi di aggregazione di imprese: l’esonero contributivo
L’Inps con la diffusione del messaggio n. 3344, del 6 novembre 2025 ha reso operativo l’esonero contributivo introdotto, per gli anni 2024 e 2025, dall’art. 4-ter, del decreto legge n. 4/2024 convertito nella Legge n. 28/2024 a favore delle imprese che si costituiscono a seguito di aggregazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo di 24 mesi entro il limite di 3.500 euro all’anno e per ulteriori 12 mesi entro il limite annuo di 2 mila euro per lavoratore.
La condizione essenziale ai fini dell’accesso all’esonero è la sottoscrizione di un accordo sindacale in sede governativa che dovrà essere trasmesso all’Inps da parte del Ministero del Lavoro.
L’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva dedicato alle azioni programmate per il superamento delle difficoltà del settore di pertinenza dell’impresa e per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori coinvolti cui dovrà essere assicurato un numero di ore di attività di natura formativa pari ad almeno 200 per ciascuno.
L’impresa di nuova costituzione può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria a condizione che l’atto di fusione, cessione, acquisizione di azienda o di ramo di essa intervenga entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
L’impresa si impegna, inoltre, a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza dell’operazione societaria per almeno 48 mesi, fatte salve le risoluzioni dei rapporti di lavoro motivate da ragioni disciplinari, dimissioni, risoluzioni consensuali o di incentivo all’esodo.
L’esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla vigente legislazione.
Lo Studio rimane a disposizione.



