Con la sentenza n. 10050 del 14 aprile 2023, la Cassazione Civile Sezione Lavoro si esprime nuovamente sugli indici di subordinazione, che possono costituire elemento fondamentale per contribuire alla qualificazione del rapporto di lavoro in qualità di rapporto di lavoro subordinato.
Il caso in questione ha riguardato una collaboratrice di un negozio di rivendita di fiori, inquadrata come collaboratrice autonoma, che ha rivendicato il rapporto di lavoro subordinato anche se il rapporto si è svolto in una modalità per cui il potere gerarchico e il potere disciplinare del datore di lavoro, non sono emersi in modo chiaro ed evidente.
I Giudici, infatti, nel ribadire che elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato sono il potere direttivo, disciplinare e di controllo, i quali di fatto non costituiscono elementi sempre facilmente riscontrabili, confermano nuovamente che non possono questi elementi determinare da soli il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, ma devono essere considerati insieme ad un complesso di circostanze; tant’è vero che, laddove il rapporto di lavoro subordinato non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad altri elementi qualificatori quali, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione di cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale.
Già in altre occasioni, la Suprema corte ha avuto modo di affermare che “è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro” ribadendo il principio per cui sono elementi che caratterizzano la subordinazione “l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo, l’intensità della prestazione e la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato” (Cass. 03/11/2020 n. 24391).
Tali elementi hanno un carattere sussidiario e una funzione indiziaria, che permettono di determinare, come nel caso in questione, la qualificazione di un’attività apparentemente svolta in modalità autonoma, in attività di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ai fini della decisione che ha confermato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha evidenziato come siano risultati fondamentali il coinvolgimento della lavoratrice in attività esterne (tali per cui è stato possibile considerare la lavoratrice fosse inserita effettivamente nell’organizzazione del negozio), l’utilizzo di tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro e il rispetto di un orario determinato, coincidente con l’apertura del negozio al pubblico.
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