Con il messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022 l’INPS ha confermato lo stop dal 1° gennaio 2022 alle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.
Cessano quindi di essere corrisposte quelle indennità che, di legge in legge, a partire dal 17 marzo 2020, erano state previste a tutela delle categorie citate e che erano state procrastinate fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, il comma 1 dell’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevedeva che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il successivo comma 2 stabiliva che per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Per l’anno 2022 il legislatore ha previsto la proroga unicamente delle disposizioni che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili e, per quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 17 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 24, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile.
Per il medesimo anno non è invece prevista la corresponsione delle indennità economiche sia per gli eventi riferiti ai lavoratori in quarantena sia per l’assenza dal lavoro per i lavoratori c.d. fragili.
Il messaggio dell’INPS specifica che per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 sarà possibile corrispondere le tutele in argomento per le sole giornate del 2021.
La mancata estensione per il 2022 delle tutele che erano precedentemente previste per i periodi di quarantena ed isolamento sta comportando peraltro delle difficoltà nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro. Infatti, l’assenza dei lavoratori posti in quarantena dal 1° gennaio 2022 comporterà di dover ricorrere a giustificativi quali ferie, permessi o assenze giustificate ma non retribuite (se non attraverso la copertura economica di cui si fanno carico i datori di lavoro), pur non rappresentando la reale motivazione dell’assenza.
L’unica alternativa sarà quella di consentire al lavoratore di svolgere la propria attività da remoto, nella modalità del lavoro agile, se compatibile con l’organizzazione aziendale, purché il soggetto sia in buona salute e non sia stato rilasciato un certificato medico di malattia. In caso contrario, o più semplicemente se lo svolgimento dell’attività del lavoratore non risulta compatibile da remoto, l’assenza dovrà essere giustificata con il ricorso alle modalità appena sopra indicate.
Nonostante la conferma allo stop delle tutele per le categorie di lavoratori richiamate dal messaggio dell’INPS, nulla cambia dal punto di vista operativo per quanto attiene l’attività in capo all’istituto: al fine di consentire l’individuazione dei certificati medici afferenti alle tutele da COVID-19 prodotti dai lavoratori gli uffici medico legali dell’INPS dovranno continuare a trattarli apponendo le relative codifiche o valutazioni.
Si auspica quindi una soluzione che permetta di rivalutare un intervento di rifinanziamento “postumo” della misura.
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