10 11 2023
La Legge n. 199, del 30 dicembre 2025  (Legge di Bilancio per l’anno 2026), ispirata principalmente alla stabilizzazione dei conti pubblici,  promuove oltre alla rimodulazione delle aliquote fiscali (dal 35 al 33% per lo scaglione di reddito compreso tra 28.001 e 50. 000 mila euro) una serie di misure atte a rafforzare i redditi da lavoro dipendente e di interventi a favore dei nuclei familiari al fine di proteggere e incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Di seguito una sintesi delle principali misure:
 
  • art. 1, comma 7: applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% agli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L’accesso all’agevolazione fiscale è ammesso in favore dei lavoratori del settore privato, fatta salva una loro espressa rinuncia in form scritta,  che nell’anno 2025 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33 mila euro;
  • art. 1, commi 8 e 9: l’aliquota Irpef applicata ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili negli anni 2026 e 2027 passa dal 5 all’1% con un rilevante guadagno netto in busta paga per il lavoratore. Il premio di produttività prevede, a monte, un accordo collettivo di secondo livello che deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale.  La previsione dei premi, che non possono essere definiti “individualmente”, deve essere collegata a incrementi misurabili in termini di “produttività”, “redditività”, “qualità”, “efficienza” e “innovazione”. L’erogazione del premio, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 78/2018, è subordinata non tanto al raggiungimento del risultato pattuito con le organizzazioni sindacali bensì all’esito incrementale del risultato stesso rispetto al periodo congruo precedente. È quindi necessaria l’individuazione di un valore di partenza e di uno da raggiungere commisurati a una serie di indicatori che possono avere natura produttiva, organizzativa o economica (esempio un aumento del fatturato).  L’accordo collettivo deve essere depositato telematicamente presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavoro entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione tramite la piattaforma del ministero del lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/deposito-contratti/). L’agevolazione interessa solo i lavoratori che nell’anno fiscale precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro.  Il tetto per il premio di risultato che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva dell’1% passa a 5 mila euro lordi per lavoratore rispetto ai 3 mila previsti per l’anno 2025;
  • art. 1, commi 10, 11 e 12: le maggiorazioni e/o le indennità pagate nel corso dell’anno 2026 per lo svolgimento di lavoro notturnofestivo, nei giorni di riposo settimanale o connesse a prestazioni lavorative articolate su turni saranno assoggettate a una tassazione agevolata del 15% entro un tetto massimo di 1.500 euro annui. I lavoratori interessati dalla riduzione fiscale sono quelli con reddito nell’anno 2025 non superiore a 40 mila euro;
  • art. 1, comma 14: l’importo non imponibile dei buoni pasto elettronici passa da 8 a 10 euro;
  • art. 1, commi 18 – 21: ai lavoratori del comparto turismo (compresi gli stabilimenti balneari) e ai lavoratori occupati in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne fanno richiesta è riconosciuto, per il periodo gennaio – settembre 2026, un trattamento integrativo esentasse pari al 15% degli importi retributivi lordi riconosciuti per l’esecuzione di lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi. Anche in questo caso l’agevolazione è concessa ai lavoratori che nel periodo d’imposta 2025 hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro;
  • art. 1, comma 156: la prestazione di lavoro agricolo subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri – 45 giornate di lavoro effettivo annuo per singolo lavoratore) è resa strutturale; 
  • art. 1, comma 176:  la liquidazione anticipata della Naspi per sostenere l’autoimprenditorialità del lavoratore che ne beneficia non viene più liquidata in un’unica soluzione bensì in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda al residuo 30%,  da erogare entro un periodo massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
  • art. 1, commi 214 – 218: alle madri e ai padri lavoratori con almeno tre figli al di sotto dei 10 anni di età (nessun limite di età in caso figli con disabilità) è riconosciuta una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a parziale o nella rimodulazione dell’orario nell’ambito di un contratto part time in essere, a condizione che le modifiche contrattuali incidano sulla riduzione dell’orario di lavoro per almeno il 40%. I datori di lavoro che consentono predette trasformazioni o rimodulazioni accedono a un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 messi decorrenti dalla data di trasformazione e/o modifica dell’orario a tempo parziale entro un limite di 3 mila euro su base annua a condizione che sia mantenuto il monte orario complessivo di lavoro aziendale.
  • art. 1, commi 219-220: dal 1° gennaio 2026 il “congedo parentale” potrà essere fruito dai genitori, anche contemporaneamente,  di figli fino al compimento del 14° anno di età (in precedenza il limite di età era di 12 anni); il congedo parentale o astensione facoltativa, coperto da un’indennità pari all’80% della retribuzione per tre mesi poi ridotta al 30%, spetta per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi.  I congedi non remunerati per malattia del figlio sotto i tre anni possono essere adoperati senza limiti di durata; pe quanto riguarda, invece, i permessi non retribuiti per malattia del figlio sopra i tre anni si passa da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio fino ai 14 anni di età ( in precedenza il limite era di 8 anni).
  • art. 1, comma 221: il contratto a tempo determinato instaurato per la sostituzione della lavoratrice in maternità può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Lo Studio resta a disposizione

 

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