In data 5 novembre, con messaggio n. 3809, l’Inps ha fornito le istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021 introdotto per favorire l’occupazione di donne svantaggiate.
L’incentivo in questione prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, nella misura di 6.000 euro annui, per le aziende che assumono donne svantaggiate o procedano con la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022.
Tale esonero, sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio, opera quale semplice incremento, in via transitoria, dell’agevolazione contributiva già esistente introdotta dalla Legge Fornero (art. 4 commi da 9 a 11, l. 92/2012). Infatti, dove la legge di bilancio non sia intervenuta con una specifica regolamentazione dell’esonero in trattazione, è necessario fare riferimento alla normativa introdotta dalla legge Fornero.
Requisiti soggettivi per l’accesso all’esonero
Per accedere all’esonero, la lavoratrice deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Età anagrafica di almeno cinquant’anni e disoccupazione da almeno 12 mesi.
A tal proposito, occorre fare riferimento all’art. 19 del D.lgs. 150/2015, il quale definisce come disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, attraverso il centro per l’impiego di riferimento, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), senza che la residenza della lavoratrice assuma rilevanza;
- Residenza in regione ammessa ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione europea e assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Anche in questo caso i requisiti sono due. Il primo è il requisito della residenza in determinate aree individuate dalla Commissione Europea che sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altri territori indicati nella Carta degli aiuti europea a finalità regionale. Il secondo requisito, l’assenza di impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi, è determinato nei casi in cui la lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure che abbia svolto attività di lavoro dalla quale sia derivato un reddito inferiore ad € 4.800 su base annua per lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
- Lavoratrici di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale uomo/donna, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La disparità di genere deve essere di almeno il 25% nei settori economici che sono individuati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 234 del 16/10/2020. Il requisito di assenza di impiego regolarmente retribuito corrisponde a quanto illustrato al punto precedente.
- Lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e di qualsiasi età.
Il requisito della residenza, dove richiesto, deve essere valutato al momento di accesso all’agevolazione, cioè nel momento di assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Tipologie contrattuali e durata dell’esonero
L’esonero in trattazione è previsto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale. Nel caso di contratto a termine l’esonero ha una durata di 12 mesi, anche nel caso di proroghe, purché sempre nell’ambito di questo limite; se invece il contratto è a tempo indeterminato la durata è di 18 mesi. Se l’agevolazione viene applicata in seguito ad una trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine, la durata dell’esonero sarà di 18 mesi complessivi.
Inoltre, l’esonero è applicabile anche per la trasformazione di rapporti a termine originariamente non agevolati e, in tal caso, l’agevolazione spetta per un periodo di 18 mesi a partire dalla trasformazione a tempo indeterminato.
Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi già descritti occorre fare riferimento al momento in cui si realizza l’evento: al momento dell’assunzione se si applica per un contratto a termine; al momento della trasformazione se si applica in tale momento qualora non sia stato applicato per il precedente rapporto a tempo determinato.
Misura dell’esonero
L’agevolazione in trattazione è quantificata nel 100% dei contributi nel limite massimo di 6.000 euro annui, per le assunzioni o trasformazioni compiute nel biennio 2021-2022.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’incentivo viene ridotto in proporzione all’orario di lavoro e come contribuzione agevolabile si deve fare riferimento a quella a carico del datore di lavoro. Inoltre, sono compresi anche i contributi e premi dovuti all’Inail.
Condizioni di accesso all’esonero
Come per la generalità delle agevolazioni concesse dall’Inps, occorre rispettare i requisiti generali previsti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015 e art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006 (Durc regolare, rispetto accordi e contratti collettivi, assenza violazione norme sulla sicurezza, rispetto obblighi di legge, esclusione in casi di assunzione in forza di obbligo preesistente, mancato rispetto diritti precedenza, ecc.).
Inoltre, per l’applicazione di tale esonero, è previsto che le assunzioni debbano comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Tale criterio va verificato mensilmente sulla base delle disposizioni contenute nella circolare Inps n. 32/2021.
Procedure di accesso all’esonero
Come anticipato in premessa, con l’ultimo messaggio Inps n. 3809 del 05/11/2021 sono state fornite tutte le istruzioni per l’accesso a tale esonero, sia relativamente alla comunicazione preventiva che deve essere effettuata all’istituto, sia sul dato che deve essere esposto nella denuncia Uniemens.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione.