L’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), è stato autorizzato in data 16/09/2021 dalla Commissione Europea; con la pubblicazione del messaggio 3389 del 07/10/2021 l’INPS lo ha reso operativo.
Si tratta dell’esonero, (già trattato nella nostra news del 31/01/2021) pari al 100 per cento dei contributi per un periodo massimo di trentasei mesi (quarantotto per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) nel limite massimo di 6.000 euro annui, da fruire su base mensile, a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.
La Legge di Bilancio 2021 ha quindi ampliato la percentuale di esonero già previsto all’art. 1, comma 101, Legge 205/2017. I lavoratori interessati non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo oppure con altri datori di lavoro, mentre non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Le condizioni di esonero contributivo sono quelle già previste dalla Legge 205/2017 con l’ulteriore previsione che i datori di lavoro interessati non devono procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo anche nei nove mesi successivi l’assunzione agevolata, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla norma contenuta nella Legge 205/2017, l’esonero non si applica agli apprendisti confermati in servizio al termine del periodo formativo.
Da segnalare che la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni /trasformazioni effettuate entro il 31/12/2021, termine finale di operatività del Temporary framework (misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19).
Per il periodo successivo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 sarà necessaria un’ulteriore autorizzazione della Commissione Europea nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa ordinaria sugli aiuti di stato.
I datori di lavoro potranno recuperare gli arretrati e l’esonero corrente a partire dal flusso UNIEMENS di settembre 2021 e, a seguire, con le denunce di ottobre e novembre.
Le aziende che hanno applicato nel periodo transitorio l’esonero al 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2018, devono procedere con la restituzione dello sgravio applicato e poi con il recupero della nuova agevolazione.
In presenza delle condizioni richieste, lo studio procederà automaticamente al recupero delle somme agevolate a decorrere dalla mensilità ottobre 2021.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o precisazioni.