Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2022, tra le varie misure introdotte, dispone alcune novità normative riguardanti i congedi di paternità, i congedi parentali e i permessi di assistenza, nonché sulla maternità delle lavoratrici autonome, allo scopo di “conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, per il conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare” (art. 1 d.lgs. 105/2022).
Di seguito riportiamo le principali novità previste con tale provvedimento, in particolare quelle riguardanti il congedo di paternità e il congedo parentale (c.d. maternità/paternità facoltativa).
Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2 comma 1 del decreto 105/2022 introduce nel testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) l’articolo 27 bis, che disciplina il nuovo “congedo di paternità obbligatorio”, recependo e ampliando le tutele già introdotte dalla legge 92/2012 e successivamente modificate dal legislatore con la legge di bilancio 2017 e legge di bilancio 2021.
La normativa in vigore dal 13 agosto 2022, prevede che il padre lavoratore dipendente si astenga dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa, nell’arco temporale che va dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, che In caso di parto plurimo vengono elevati a 20 giorni.
I giorni di astensione sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e il padre lavoratore dovrà comunicare l’intenzione di fruire del congedo al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, in forma scritta, specificando i giorni in cui intende fruire del congedo.
Nel caso in cui il congedo venga richiesto in relazione all’evento della nascita, la richiesta deve essere presentata in anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data presunta del parto.
Per le giornate di congedo è prevista un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Le novità sostanziali introdotte dalla nuova disciplina, rivolte a migliorare la condizione soggettiva dei genitori, quindi sono due, rispettivamente:
- la modifica l’arco temporale per la fruizione del congedo, che va da 2 mesi prima della data presunta del parto ai 5 mesi successivi;
- il raddoppio dei giorni nel caso di parto plurimo.
Il padre lavoratore quindi, dal 13 agosto, diventa automaticamente beneficiario del congedo per la nascita del figlio, creando un parallelismo con quanto previsto per le lavoratrici e realizzando così una genitorialità condivisa.
Il congedo è definito come “obbligatorio” non per il fatto che sia da fruire obbligatoriamente, ma in quanto “diritto soggettivo” del lavoratore, per il quale vige un divieto di opposizione da parte del datore di lavoro in caso di richiesta da parte del dipendente.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto, infatti, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni precedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, possono impedire al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Infine, è necessario sottolineare che, in caso di fruizione del congedo obbligatorio del padre, per quest’ultimo scatta la medesima tutela prevista per le lavoratrici madri che, come confermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota 9550 del 6 settembre 2022, consistono in:
- divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.);
- in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso (art. 55, cc. 1 e 2 T.U.).
Congedo parentale
L’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto 105/2022 introduce importanti novità in materia di congedo parentale, modificando l’art. 34 del T.U.
La novità più rilevante riguarda la modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale; mentre la precedente normativa prevedeva un limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi indennizzabili dall’INPS per un importo pari al 30% della retribuzione, il decreto 105 prevede che:
- Alla madre, fino al dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetti un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- Al padre, fino al dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso della famiglia nel caso di adozione o affidamento) spetti un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- Entrambi i genitori, in alternativa tra loro, abbiano diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi.
La durata complessiva del periodo massimo indennizzabile tra genitori diventa così di 9 mesi, e non più 6.
Restano invariati invece i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’art. 32 del TU, mentre viene modificata l’età massima che il figlio deve avere per poter fruire del congedo, che viene innalzata da 8 a 12 anni; quindi:
- Per la madre, la fruizione di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del bambino (e non più 8 anni);
- Per il padre, la fruizione di massimo 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui usufruisca del congedo parentale per un periodo uguale o superiore ai 3 mesi;
- Entrambi i genitori possono fruire di un periodo massimo di 10 mesi di congedo parentale (11 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo uguale o superiore ai 3 mesi), per ogni figlio entro i 12 anni di vita.
Il trattamento economico del congedo parentale corrisponde al 30% della retribuzione media giornaliera comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma (art. 22 c.2-7 art. 23 d.lgs. 151/01).
Al genitore solo, da intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10) continuativi o frazionati, di cui sono indennizzabili al 30% nove mesi e non più sei.
Per i periodi di congedo parentale superiore ai 9 mesi, fino al 12° anno di età del bambino, è prevista un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera comprensiva di ratei 13ma e 14ma mensilità a condizione che il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, la novità riguarda anche l’aspetto economico, essendo previsto che, anche per il periodo di fruizione del congedo parentale maturino i ratei (ferie, permessi, mensilità aggiuntive) contrariamente al regime dei congedi precedenti per il quale i ratei non maturavano.
L’INPS, nel messaggio 3066/2022, ha ricordato che sono in corso lavori di adeguamento delle procedure informatiche per l’inoltro della domanda da parte degli interessati; nel frattempo, dalla data di entrata in vigore del decreto, è comunque possibile fruire dei congedi di cui sopra, così come modificati dalla novella normativa, richiedendoli al proprio datore di lavoro o al proprio committente, presentando successivamente la prevista istanza avvalendosi delle procedure aggiornate. Quindi il datore di lavoro riceverà per primo la richiesta, riconoscendo il congedo al lavoratore, ma dovrà poi verificare che il lavoratore presenti la domanda telematica all’INPS.
Lo studio rimane a disposizione.