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Entro il 30 giugno di ogni anno è previsto l’obbligo di fruizione delle ferie maturate nel secondo anno precedente; infatti, al 30 giugno 2023, le imprese dovranno assicurarsi di aver fatto fruire ai dipendenti le ferie arretrate relative all’anno 2021.

Fonti normative

L’art. 2109 del Codice civile dispone che il lavoratore abbia diritto “ad un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”

Il diritto alle ferie viene regolamentato anche dal d.lgs. 66/2003, attuativo delle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 della norma citata, prevede espressamente che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva…, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, pe le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”

Sanzioni

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro a una sanzione che va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni, la sanzione amministrativa va da 400 euro a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro.

Occorre tuttavia ricordare che il termine di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità o malattia di lunga durata.

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti comporta l’applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro e, se interessa oltre il 20% dei lavoratori in forza, può determinare la sospensione del DURC.

Queste sanzioni non sono diffidabili, trattandosi di violazioni che non possono materialmente essere sanate, in quanto il diritto alla fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) essendo le ferie previste per il recupero psicofisico delle energie spese durante il periodo annuale di lavoro.

Nel silenzio della norma, nel caso in cui la contrattazione collettiva di riferimento preveda un periodo di ferie superiore a 4 settimane annue, è possibile liquidare i periodi ferie ulteriori rispetto al periodo minimo annuo previsto dalla normativa.

Lo Studio rimane a disposizione.

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