I prossimi mesi imporranno alle aziende una profonda analisi rispetto a quanto previsto da tre decreti interministeriali entrati in vigore lo scorso settembre.
Trattasi dei D.M. 1 settembre (“decreto controlli”), 2 settembre (“decreto GSA”) e 3 settembre 2021 (“decreto Minicodice”) emanati ai sensi dell’art. 46 c. 3 del d.lgs. 81/08, il quale prevedeva l’adozione di uno o più decreti necessari al fine di determinare i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi, in particolare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze in caso esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
Il decreto 1 settembre introduce una nuova figura nel circuito della sicurezza: il tecnico manutentore qualificato al quale si affidano obbligatoriamente, gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti antincendio secondo le cadenze temporali previste dalle norme e la loro registrazione sulla documentazione ufficiale inerente la gestione della sicurezza in esercizio.
Il decreto è integrato da tre appendici nelle quali sono indicate nel dettaglio le caratteristiche richieste ai docenti dei corsi e relativi adempimenti per ogni tipo di presidio antincendio, ovvero: estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sistemi sprinkler, …).
Il decreto 2 settembre (GSA sta a significare Gestione della Sicurezza Anticendio) interviene nell’attività organizzata e gestionale che il datore di lavoro, in relazione alla complessità e pericolosità del luogo di lavoro, deve mettere in atto per garantire nel tempo, il mantenimento del livello di sicurezza raggiunto con la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio.
L’impianto normativo si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, compresi i cantieri temporanei e mobili e le attività a rischio incidente rilevante.
La novità del procedimento è nell’esito della valutazione che non deve essere incasellata nella gradualità (rischio alto, medio, basso), ma nel fornire la fotografia dei rischi presenti. Una visione, quindi, più aderente alla realtà dell’attività in esercizio e più flessibile perché consente di recepire ogni situazione, a prescindere dal livello di rischio.
Altra innovazione è l’introduzione del concetto di persone presenti nel luogo di lavoro, e quindi potenzialmente coinvolte, oltre ai lavoratori, in un evento emergenziale. Il datore di lavoro è chiamato a predisporre il piano di emergenza in tutti i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. La procedura impone esercitazioni antincendio, almeno annuali, nelle quali i lavoratori devono addestrarsi sulle procedure di esodo e di primo intervento. Dovranno essere previste misure particolari per persone con esigenze speciali in caso di incendio.
Infine abbiamo importanti novità in merito all’inquadramento dell’attività formativa. Si colma il vuoto lasciato libero circa la qualificazione dei formatori in materia di addetti antincendio: separazione della competenza tra teoria e pratica; validazione delle precedenti attività formative o frequenza di appositi corsi erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
I corsi si dividono in tre gruppi in base al rischio rilevato. Sono previsti specifici luoghi di lavoro per i quali l’addetto dovrà conseguire l’idoneità tecnica tra i quali quelli di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Trasversalmente agli obblighi gestionali dei luoghi di lavoro trattati fin qui, vanno associate le nuove disposizioni sulle violazioni contenute nel decreto fiscale 146/2021 in vigore dal 22 ottobre scorso:
L’impatto del combinato disposto dell’allegato I al D. Lgs. 81/08 con il D.M. 2 settembre (decreto GSA) sarà valutabile solamente dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo; tuttavia, è certamente preannunciabile un aggravio sanzionatorio, tale da indurre i datori di lavoro ad una maggiore attenzione nella gestione della sicurezza.
Infine, il Decreto “minicodice” (3 settembre ’21) riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio definendo dove si applicano i vari criteri a seconda della tipologia del luogo di lavoro e del rischio presente.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento