17 12 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 dicembre, ha approvato il decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure necessarie al contenimento dell’epidemia da Covid 19 fino al 31 marzo 2022. 

Si ritiene quindi utile, a fronte delle criticità ancora oggi presenti a causa della circolazione del virus Covid 19, fornire un quadro di riepilogo rispetto alle casistiche di contagio o quarantena che possono manifestarsi e ai relativi provvedimenti da adottare nei confronti dei lavoratori, in modo tale da fornire un supporto di facile consultazione per la gestione del personale. 

CASO
PROVVEDIMENTI
GESTIONE
positività a COVID-19
Il soggetto identificato positivo COVID 19 avrà un provvedimento specifico di sorveglianza sanitaria da parte dell’Azienda Sanitaria indirizzato, tra gli altri, a INPS e Datore di Lavoro.
La persona rimarrà in isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni. Successivamente sottoposta a test diagnostico.IL soggetto, dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, il quale, in caso di necessità ai fini Inps, sulla base del provvedimento di sorveglianza sanitaria, rilascerà la certificazione prevista dalla legge per l’assenza dal lavoro.
Soggetto vaccinato che ha un contatto stretto con positivo COVID
Certificato di malattia specifico per quarantena. Tale periodo, diversamente da quello per “malattia COVID 19”, non viene conteggiato ai fini del comporto.
Quarantena per un periodo di 7 giorni. Successivo test molecolare o antigenico. In ogni caso dopo il 14’ giorno la persona può “rientrare in società” anche senza essere sottoposto ad esame diagnostico.Nel caso in cui il soggetto risulti positivo COVID 19, sarà rilasciato lo specifico provvedimento da parte dell’azienda sanitaria e conseguentemente il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale per ottenere il rilascio della certificazione prevista dalla legge per l’assenza dal lavoro.
Soggetto disabile/fragile
Le persone dovranno essere in possesso di idonea certificazione rilasciata dagli organi medico-legali dell’Azienda Sanitaria. Non viene rilasciato GREEN PASS.
Il datore di lavoro, sentito il Medico Competente, valuterà in via prioritaria lo svolgimento della mansione in “modalità Agile”.In caso di impossibilità, attestata dal medico competente, viene riconosciuta la malattia equiparata a ricovero ospedaliero, non computabile ai fini del comporto, per la quale sarà necessario il rilascio, da parte del medico di medicina generale, della certificazione prevista dalla legge per l’assenza dal lavoro.
Sospensione attività didattica in presenza, quarantena del figlio, infezione Covid-19 del figlio
L’istituto Scolastico emette un provvedimento specifico di sospensione dell’attività di didattica in presenza.Può manifestarsi anche il caso in cui i figli di età inferiore a 16 o 14 anni, siano identificati come positivi COVID 19 oppure siano destinatari di un periodo di quarantena.
Il Genitore, convivente con l’alunno/a di età inferiore a 14 anni, avrà diritto al Congedo Parentale Straordinario retribuito per un importo pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa. Nel caso di figli con età compresa tra i 14 e i 16 anni non spetta né retribuzione, né contribuzione.Lo stesso vale nel caso in cui il figlio abbia contratto la malattia COVID 19, o sia destinatario di un provvedimento di quarantena. Nel caso di malattia del figlio, il genitore potrebbe essere destinatario di un provvedimento di quarantena e, in tal caso, si applicano le previsioni previste in caso di contratto stretto con positivo COVID 19.
Infortunio COVID
Il medico certificatore, raccolte le informazioni dal lavoratore, dovrà redigere l’apposita comunicazione all’INAIL indicando: datore di lavoro, data del contagio, data di astensione dal lavoro per Inabilità Temporanea Assoluta per avvenuto contagio/quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria.
INAIL consolida la prassi in merito all’identificazione della ITA (indennità temporanea assoluta) ovvero sulla qualificazione del livello di rischio, della coincidenza tra rischio epidemiologico territoriale, picco epidemico e presenza di altri lavoratori contagiati.Per i lavoratori esposti ad elevato rischio contagio, si applica il principio della c.d. presunzione semplice, che comporta l’automatico riconoscimento da parte del medico legale del nesso causale tra attività lavorativa e contagio.

Inoltre, riportiamo di seguito un dettaglio riguardante le certificazioni verdi previste dal d.l. 172/2021. 

TIPOLOGIA
RILASCIO
ATTIVITA’ CONSENTITE
Green Pass base
Rilasciato con tampone con esito negativo. Validità: 48 ore per test rapito, 72 il molecolare.
Sufficiente ad accedere a luoghi di lavoro, trasporto ferroviario regionale, interregionale, trasporto pubblico locale, alberghi e spogliatoi per attività sportiva.
Green Pass rafforzato
Rilasciato successivamente a vaccino o guarigione da Covid 19.
Utile ad accedere a: spettacoli, eventi sportivi, bar, ristoranti al chiuso, feste cerimonie pubbliche, discoteche.

Per tutti i casi specifici non citati nella tabella precedente, si consiglia di consultare la “tabella delle attività consentite” predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che chiarisce quali attività possono essere svolte sulla base del tipo di Green pass posseduto, per il periodo di vigenza della norma, attualmente stabilito dal 06/12/2021 al 15/01/2022.

Di seguito il link per il download della tabella delle attività consentite.

Lo Studio rimane a disposizione

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