news 01 07 22

Durante la malattia che comporta l’inabilità temporanea dal lavoratore, il lavoratore ha diritto di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita; questo è quanto prevede la Costituzione, all’art. 38. Il lavoratore, quindi, ha diritto ad una tutela garantita direttamente dallo Stato nel caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione volontaria. L’insorgenza della malattia determina una serie di conseguenze sul rapporto di lavoro, tra cui l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere ugualmente la retribuzione pur mancando la prestazione lavorativa.

L’importante tutela prevista dalla Costituzione è estesa a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro. Dal punto di vista del trattamento economico, invece, l’erogazione dell’indennità a carico dell’INPS riguarda una serie di categorie, con l’esclusione di altre. In particolare, durante il periodo di malattia, in alcuni casi l’onere della retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro (malattia non indennizzata dall’INPS), mentre in altre ipotesi è direttamente l’INPS ad erogare l’indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro. La maggior parte dei contratti collettivi stabilisce un’integrazione di quanto percepito dall’INPS, e spesso fino al raggiungimento del normale trattamento economico.

In generale l’INPS eroga le prestazioni economiche di malattia a favore dei lavoratori aventi diritto, i cui datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo; a titolo esemplificativo, per il settore Industria e artigianato, l’INPS eroga l’indennità per operai e categorie assimilate, mentre per gli impiegati, dirigenti e quadri, il trattamento economico rimane in capo al datore di lavoro. Nel settore del Commercio invece, sia operai che impiegati saranno indennizzati dall’INPS.

Il diritto all’indennità di malattia sorge, di norma, con l’inizio del rapporto di lavoro. Se la malattia si manifesta durante il periodo di prova, la legge prevede la sospensione della prova e la corresponsione della relativa indennità; il problema sorge nei casi in cui l’indennità di malattia non venga erogata direttamente dall’INPS, ma spetti, in tutto o in parte, al datore di lavoro. Infatti, alcuni contratti collettivi anche molto diffusi a livello nazionale prevedono che, per la malattia ricadente nel periodo di prova, il lavoratore non abbia diritto al trattamento economico a carico del datore di lavoro. Si riporta a titolo esemplificativo il CCNL Metalmeccanica Industria, tra i più prestigiosi ed applicati nel nostro Paese; la contrattazione nazionale prevede che, in caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo specificato poi dal contratto; quindi, solo se il lavoratore non è in prova egli avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro, ad un trattamento economico che dipende dalla durata della malattia e dall’anzianità di servizio.

Il CCNL citato (ma non è l’unico) specifica che il trattamento economico e la conservazione del posto di lavoro sono istituti che non si applicano ai lavoratori in prova. L’irragionevolezza della disciplina risiede nel diverso trattamento che viene riservato ai lavoratori metalmeccanici sulla base della loro diversa qualifica: durante il periodo di prova, gli operai avranno il trattamento di malattia pagato dall’INPS, mentre gli impiegati, per i quali l’inquadramento previdenziale non prevede il pagamento dell’aliquota per la malattia, saranno completamente privi di sussidio economico. Questa previsione contrattuale contrasta quindi con la tutela dovuta al lavoratore, ribadita all’interno del testo costituzionale.

La disciplina fin qui analizzata, inoltre, risulta in contrasto con ile disposizioni del regio decreto-legge n.1825 del 1924, abrogato nel 2008 e poi ripristinato nel nostro ordinamento solo due mesi dopo: all’art 6 prevede,  infatti un diritto del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno in prova, di ricevere un trattamento economico nel caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia.

Riepilogando, per un verso alcuni contratti collettivi espressamente prevedono che durante la prova i lavoratori non abbiano diritto al trattamento economico dovuto dal datore di lavoro per il periodo di malattia, per altro verso, questa disposizione contrasta con la norma ancor oggi vigente prevista da una fonte legale.

Poiché il contratto collettivo non può derogare in pejus alla disciplina legale, le disposizioni dei contratti collettivi che escludono i lavoratori dal diritto di ricevere l’indennità di malattia a carico del datore di lavoro durante il periodo di prova sono illegittime. In conseguenza di ciò quei contratti collettivi espongono i datori di lavoro a subire le rivendicazioni dei lavoratori per l’ottenimento della retribuzione a loro dovuta durante il periodo di prova.

Lo studio rimane a disposizione. 

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