A decorrere dal 1° settembre 2022 viene meno la possibilità di attivare lo smart working attraverso la procedura semplificata, procedura introdotta durante il periodo emergenziale e fino al 31 agosto, la quale permetteva di effettuare una comunicazione al Ministero del lavoro senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo sul lavoro agile ai sensi della l. 81/2017.
Pertanto, dal 1° settembre, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (smart working), i datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno necessariamente procedere alla stipulazione di un apposito accordo, ai sensi della l. 81/2017 e del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile siglato il 7 dicembre 2021”, il quale deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee guida fornite dal Protocollo, avendo cura di prevedere:
- La durata dell’accordo;
- L’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- I luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- Gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista dai CCNL;
- Gli strumenti di lavoro;
- I tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- Le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto dell’art. 4, l. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
- Le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Il datore di lavoro mantiene anche l’obbligo di informare il dipendente circa i rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e circa i controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, con la conversione in legge del decreto “semplificazioni” (l.122/2022) è stato introdotto il nuovo art. 23, comma 1, della l. 81/2017, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre, il datore di lavoro debba comunicare al Ministero del lavoro in via telematica i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e cessazione dello smart working, nonché la data di stipula dell’accordo, secondo le indicazioni fornite con Decreto ministeriale 149/2022 senza che vi sia l’obbligo di allegare l’accordo alla comunicazione, il quale resta comunque necessario e che deve essere conservato presso l’azienda.
In caso di mancata comunicazione al Ministero del lavoro dei lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile, è prevista la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. 276/2003, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Con nota del 26 agosto u.s. il Ministero del lavoro ha chiarito che “per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.”.
Prosegue il Ministero affermando che “la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.”
Di seguito il link della Nota pubblicata dal Ministero
Lo studio rimane a disposizione, sia nel fornire un supporto per la stipulazione degli accordi, sia eventualmente per l’invio delle comunicazioni telematiche al Ministero del lavoro.