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A partire dal 01 aprile 2024 il datore di lavoro non è più tenuto ad assicurare ai dipendenti con figli di età inferiore a 14 anni e ai lavoratori “fragili” il ricorso allo smart working, che tornerà ad essere disciplinato come da previsioni della Legge 81/2017 ossia mediante accordo scritto tra le parti.

Così si esprime infatti la legge 18/2024, di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe.

Il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento con Legge 81/2017 con l’obiettivo di garantire uno strumento organizzativo ai dipendenti che consentisse loro di conciliare più agevolmente le esigenze lavorative e professionali, ed è subordinato alla stipula di accordi individuali.

Con il sopraggiungere dell’emergenza COVID, lo smart working si è tramutato nello strumento idoneo a prevenire la diffusione del coronavirus per consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa ai dipendenti, a tutela della loro salute, anche senza accedere agli ambienti di lavoro e senza la necessità di sottoscrivere specifici accordi. Ciò ha reso necessario derogare in parte alla normativa per il lavoro agile, prevedendo il solo invio della comunicazione al Ministero del Lavoro.

Queste agevolazioni si sono man mano affievolite con la diminuzione dell’emergenza epidemiologica e per tale motivo è stato previsto solo fino al 31 marzo 2024 il possibile ricorso al lavoro agile “emergenziale” per i soggetti con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni e per il lavoratore fragile, ossia il lavoratore attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione.

A decorrere da aprile il ricorso allo smart working torna pertanto ad essere gestito esclusivamente da accordi tra le parti; dunque, potrà essere concesso in presenza dell’accordo individuale e l’invio della comunicazione al Ministero del Lavoro.

La comunicazione dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal momento di stipula dell’accordo e dovrà contenere i nominativi dei lavoratori coinvolti, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

In caso di mancata comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Nonostante il venire meno delle agevolazioni previste, i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono comunque tenuti a riconoscere priorità alle richieste che provengono da lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età e con figli con disabilità, senza alcun limite di età. La stessa priorità viene concessa ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità e ai caregivers.

Lo Studio resta a disposizione.

 

 

 

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