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Il Decreto-legge n. 215 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito in Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, datore di lavoro e lavoratore possano stipulare un contratto a tempo determinato, oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, mediante l’individuazione di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, in assenza di previsioni dei contratti collettivi.

La disposizione ha lo scopo di consentire alle parti, che potevano avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità consentita fino al 30 aprile 2024, di applicare la disciplina transitoria oltre tale data e, per l’appunto, fino al 31 dicembre 2024, in attesa che l’individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore a 12 mesi, avvenga ad opera dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Infatti, il Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 n. 48), intervenendo sull’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e sulle modifiche precedentemente apportate dal “Decreto Dignità”, (Dl 12 luglio 2018 n. 87) aveva introdotto la possibilità di stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione senza alcuna specifica causale solo per i contratti di durata fino a 12 mesi, prevedendo invece l’introduzione di nuove causali oltre il termine di 12 mesi, ovvero:

– nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;

– in assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuale.

– esigenze sostitutive di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nel caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza una delle causali di cui sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Il decreto lavoro, dunque, ha inserito una particolare causale riguardante le esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa e produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi: questa particolare causale a cui le parti possono fare ricorso in via temporanea e transitoria fino al 31 dicembre 2024, ha come obiettivo di rimediare all’eventualità che il CCNL applicato non preveda alcun caso per l’applicazione del termine di durata al rapporto: in questo modo si consente alle parti sociali di adeguare alla nuova disciplina, dove necessario, i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il decreto Milleproroghe infatti, nel posticipare la scadenza fino alla fine dell’anno, fornisce ancora più tempo per l’adeguamento della contrattazione collettiva, con l’obiettivo di evitare lo stop per i contratti a termine oltre 12 mesi.

Si ricorda che il decreto Lavoro interviene anche sul regime delle proroghe e dei rinnovi nel senso che, per i primi 12 mesi, essi possono intervenire senza la necessità della causale. Inoltre, il comma 1-ter dell’art. 24 del citato decreto prevede che la nuova disciplina consente di stipulare contratti a termine a-causali nel limite di durata di 12 mesi anche nel caso che prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) siano intercorsi tra le medesime parti del contratto, eventuali rapporti di lavoro a termine.

Lo studio rimane a disposizione.

 

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