
Da questa settimana si concretizza l’ulteriore aumento del sostegno economico destinato ai genitori, che si assentano dal lavoro per godere, successivamente al congedo di maternità o paternità, di un ulteriore periodo di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale).
Lunedì 26 Maggio 2025 è stata pubblicata la circolare dell’INPS, che consente l’applicazione effettiva del nuovo incremento dell’indennità del congedo parentale.
La disposizione normativa di riferimento, la legge di Bilancio 2025, era entrata in vigore il 1° Gennaio 2025, ma necessitava, per la sua operatività, della circolare dell’INPS, l’ente che sosterrà la spesa.
L’indennità è stata progressivamente innalzata in occasione delle tre leggi di bilancio, che si sono susseguite a partire da quella del 2023.
In via generale il trattamento economico del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media giornaliera percepita dal genitore richiedente, se viene usufruito entro il compimento dei 12 anni d’età del figlio/a o dall’ingresso del minore in famiglia, a seguito di adozione o affidamento, per un periodo massimo di complessivi 9 mesi.
Alla luce delle nuove disposizioni ai genitori che, avranno un figlio/a nato/a o adottato/affidato successivamente al 1° Gennaio 2025, o abbiano terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31/12/2024, i primi tre mesi di congedo parentale saranno indennizzati stabilmente in misura pari all’80% della retribuzione media giornaliera e il restante periodo rimarrà indennizzato al 30%
Per i genitori che hanno avuto un figlio/a nato/a o adottato/affidato dal 1° Gennaio 2024, o abbiano terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2023, l’indennità di congedo parentale sarà pari fino ad un massimo di 2 mesi all’80%della retribuzione media giornaliera e per i restanti mesi al 30%.
Infine per i genitori che hanno avuto un figlio/a nato/a o adottato/affidato dal 1° Gennaio 2023, o abbiano terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2022, l’indennità di congedo parentale sarà pari fino ad un massimo di 1 mese all’80% e per il restante periodo rimarrà al 30%.
L’innalzamento dell’indennità, così come sopra evidenziate, riguarda solo i lavoratori dipendenti.
Per poter godere dell’indennità più elevata, il congedo dovrà essere fruito entro il compimento di 6 anni di età del figlio/a o entro 6 anni dall’ingresso del minore, in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
I periodi massimi di incremento dell’indennità sono da riferirsi non in capo al singolo genitore ma per coppia genitoriale. I genitori possono fruire di tale periodo in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi.
Al di là delle scadenze temporali entro cui fruire il congedo parentale, per poter beneficiare di un’indennità maggiorata, si ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale, non è variato, è sempre di 10 mesi, (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da fruire entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso del minore.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata preventivamente dal lavoratore/lavoratrice in via esclusivamente telematica all’Inps tramite il sito istituzionale, il Contact Center Multicanale o il patronato.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento.