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Si parla di distacco di personale quando il datore di lavoro nell’esercizio del suo potere direttivo,  al fine di perseguire un proprio interesse, temporaneamente pone a disposizione di un soggetto terzo, il suo lavoratore per l’esecuzione di una determinata attività, senza che da questo derivi la sospensione del rapporto di lavoro originario e la stipula di uno nuovo con il soggetto utilizzatore (art. 30, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico, contributivo e assicurativo del lavoratore.

A fronte di tale operazione di distacco del personale, l’azienda utilizzatrice (distaccataria) può corrispondere una somma all’azienda distaccante.

Ci si è chiesto nel corso del tempo, se il distacco a fronte del pagamento di una somma economica, rientrasse o meno nel campo di applicazioni IVA.

A partire da un’iniziale esclusione dall’applicazione del tributo, dichiarata con una risoluzione del Ministero delle finanze del 1973 (Ris. 502712 del 05/07/1973), si è approdati nel 2025 ad un’imposizione complessiva del corrispettivo, a prescindere che quest’ultimo fosse quantificato sulla base del semplice riconoscimento del rimborso dei costi sostenuti.

Facciamo un breve excursus delle disposizioni, che si sono succedute dopo la risoluzione del 1973, sopra richiamata.

Il Ministero delle Finanze del ‘ 73 aveva affermato che le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini iva solo se poste in essere verso corrispettivo, pertanto se a fronte del distacco di personale  le somme pagate dal distaccatario sono esattamente pari alla retribuzione spettante al dipendente distaccato e ai  relativi costi previdenziali e assicurativi sostenuti, non si è in presenza di un corrispettivo, ma  di un semplice rimborso delle spese per  lavoro subordinato, quindi si tratta di un’operazione non soggetta all’applicazione del tributo.

Lo stesso Ministero delle Finanze con una risoluzione del 1986, però invertì la rotta, stabilendo che le operazioni di prestito o distacco di personale, in quanto prestazioni di servizi, dovevano essere assoggettate ad IVA, indipendentemente dalla somma pagata, a prescindere quindi che fosse pari, superiore o inferiore al costo sostenuto dall’azienda distaccante (Ris. 363853 del 31/10/1986).

Era necessario un intervento del legislatore, che chiarisse la questione, e con la L..67/1988 lo stesso affermò che non sono da ritenere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi del personale a fronte dei quali è versato il solo rimborso del relativo costo.

L’Amministrazione finanziaria si è espressa con la Risoluzione n.152/E del 1995 stabilendo che le condizioni per l’applicazione del nuovo regime sono:

– la sussistenza di un rapporto di dipendenza del lavoratore distaccato con l’azienda distaccante e

– che il distaccatario corrisponda il solo costo del personale (retribuzione, oneri fiscali e previdenziali) e le spese sostenute dai dipendenti.

I dubbi nell’applicazione della disposizione non si sono fatti attendere, in particolare nello stabilire l’identità tra le somme corrisposte dal distaccatario e i costi sostenuti dal distaccante, qualora la somma pagata fosse superiore o inferiore al costo.

Non trovando decisioni uniformi dalla giurisprudenza intervenne la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. 23021 del 7/11/2011, la quale affermo’ l’applicazione del tributo sull’intero importo del rimborso, laddove quest’ultimo fosse superiore o inferiore al costo del personale distaccato.

 La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. 94/19 dell’11/03/2020, interpellata dalla Corte di Cassazione, in merito alla compatibilità della disposizione della normativa nazionale (art. 8,comma 35, L.67/1988) con i principi della Direttiva Europea (Direttiva IVA)  ha sostenuto la parziale incompatibilità della normativa nazionale (in quanto non può essere esclusa a priori l’applicabilità dell’IVA),  affermando il principio secondo il quale le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso  – configurandosi come tali operazioni imponibili –  quando le due prestazioni (distacco e pagamento dell’importo pattutito) si condizionano reciprocamente, ossia quando il pagamento dell’importo pattuito costitutisce condizione per il distacco. Deve esistere tra le due prestazioni un nesso diretto risultando del tutto irrilevante, ai fini della tassazione, che questo sia inferiore, pari o superiore al costo sostenuto.

Per allinearsi alle disposizioni comunitarie e alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea,  lo stato Italiano ha emanato  il DL 16 Settembre 2024, n. 131  -“ Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano (Decreto Salva-Infrazioni) che è stato convertito nella l. 166/2024, la quale ha introdotto l’art. 16-ter, che ha abrogato l’art.8, comma 35,L.67/1988.

E’ stata abrogata la norma che escludeva dall’applicazione dell’IVA i distacchi di personale effettuati a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti. Con l’entrata in vigore della nuova disposizione, 1° Gennaio 2025, anche i distacchi di personale, che prevedono esclusivamente il rimborso dei costi, sono considerati prestazioni di servizi soggette ad IVA, a condizione che esista un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. (prestazioni sinallagmatiche)

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Le imprese che stipulano o rinnovano contratti di distacco di personale a partire dal 1° gennaio 2025 dovranno applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22% sul corrispettivo ricevuto, anche se corrispondente al solo rimborso dei costi. È importante sottolineare che la nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire da tale data. Per i contratti precedenti, resta valida la normativa previgente.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circolare n. 5/E del 16/05/2025

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con apposita circolare che ha fornito le istruzioni applicative confermando che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta ad IVA, anche quando il corrispettivo ricevuto è pari al solo rimborso dei costi sostenuti. La rilevanza fiscale è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al “prestito” del personale e il corrispettivo ricevuto, indipendentemente dall’importo del corrispettivo stesso.

L’operazione di distacco risulta essere rilevante ai fini IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti e di seguito sintetizzati:

-requisito soggettivo:

il datore di lavoro deve essere soggetto passivo IVA (svolgere attività d’impresa o essere un lavoratore autonomo ai sensi artt. 4 e 5 D.633/1972).

Anche gli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa (in via non prevalente) e il distacco di personale viene effettuato nell’ambito di tale attività sono soggetti passivi IVA

-requisito oggettivo:

 il distacco effettuato verso corrispettivo costituisce prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3,  comma 1, del Decreto Iva, a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all’ammontare dei costi, che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato.

La base imponibile ai fini IVA è pari all’intero ammontare del corrispettivo, comprensiva quindi la quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.

L’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso.

-requisito territoriale:

 l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato. Si considera tale quando è svolta

  • In favore di un distaccatario soggetto passivo IVA stabilito in Italia, qualunque sia lo Stato di stabilimento del soggetto distaccante, oppure
  • Da un prestatore /distaccante soggetto passivo IVA stabilito in Italia a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo IVA, domiciliato o residente nel territorio dell’UE

Non è soggetto all’IVA il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione Europea anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia.

Non assume rilevanza quindi ai fini della territorialità dell’IVA il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del personale distaccato.

CONTRATTO DI RETE E CODATORIALITA’

L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sul regime della codatorialità, in alternativa al distacco di personale   nel caso di reti di imprese (art.3, comma 4-ter, D.lgs 5/2009), precisando che il mero addebito del costo del personale alle imprese retiste, che hanno utilizzato la prestazione del lavoratore, costituisce una cessione di denaro non rilevante ai fini IVA.

Il regime della codatorialità produce effetti giuridici diversi dal distacco classicamente inteso:

  • Il ruolo sostanziale di datore di lavoro viene assunto da tutte le imprese retiste
  • Possibilità di utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori da parte delle imprese retiste, secondo le regole stabilite dal contratto di rete (regole di ingaggio)
  • sussistenza in capo alle imprese codatrici della responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi

Nel caso in cui una delle imprese retiste effettui per intero il pagamento degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore, legittima la stessa all’azione di regresso nei confronti delle altre imprese retiste, che hanno beneficiato della prestazione lavorativa del medesimo lavoratore.

La somma corrisposta in relazione a tale addebito costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini IVA.

In questo caso l’Age chiarisce che, ciascuna impresa retista, qualora il riaddebito corrisponda al mero costo del personale, senza alcuna remunerazione aggiuntiva, è posta di fatto nella medesima situazione, che si sarebbe trovata, se avesse assunto autonomamente il lavoratore, pertanto irrilevante ai fini IVA

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento.

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