Il contratto a tempo determinato continua ad essere oggetto di modifiche normative di cui di seguito diamo contezza.
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CAUSALI INDIVIDUATE DALLE
PARTI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI MA
INFERIORE A 24
A seguito dell’entrata in vigore del DECRETO MILLEPROROGHE 2025 (D.L.202/2024) è stata prorogata, fino al 31/12/2025, la possibilità di ricorrere alla causale delle ragioni tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (prevista inizialmente fino al 30/04/2024 e successivamente prorogata al 31/12/2024) in caso di assenza di previsione da parte dei contratti collettivi, di cui all’art.51 del D.lgs 81/2015, per la durata di contratti a tempo determinato superiore ai 12 mesi ma inferiore a 24 mesi.
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DETERMINAZIONE DELLA
DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Un’altra novità è quella introdotta dal Collegato Lavoro (L. 203/2024) che individua un criterio uniforme di natura matematica per la determinazione della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Il periodo di prova, per tale tipologia di contratto, era assoggetta ad un criterio generico di proporzionalità rispetto alla durata complessiva del
rapporto, che le Parti si accingevano ad instaurare, in base all’art. 7, comma 2 del D.lgs 104/2022. Questo principio di proporzionalità lasciava ampi spazi di discrezionalità, generando problemi di una corretta applicazione, con il rischio di vedersi invalidato il patto di prova, compromettendo la facoltà di recesso attribuita ai contraenti durante tale arco temporale.
La novella normativa ha stabilito un criterio oggettivo nel determinare la durata del periodo di prova, consistente nell’attribuire 1 giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni 15 giorni di calendario, fissando al contempo limiti minimi e massimi: da 2 giorni a 15 giorni di periodo di prova per contratti a termine di durata fino a 6 mesi e da 2 giorni a 30 giorni di periodo di prova per contratti a termine di durata superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi.
Per esempio se s’intende stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 4 mesi, da 01/02/2025 al 31/05/2025, pari a 120 gg, la durata del periodo di prova corrisponderebbe in base al nuovo criterio a 8 gg.
Questo parametro si applica indistintamente a tutte le mansioni e professionalità, salvo che i contratti collettivi non prevedano disposizioni più favorevoli.
Pur ammettendo che il criterio della “favorevolezza” rimane un concetto difficilmente riscontrabile come oggettivo, la regola applicativa, a cui fare riferimento nel determinare il periodo di prova in un contratto a tempo determinato, è verificare se la contrattazione collettiva abbia individuato tali termini per la particolare tipologia di contratto, ed applicare questi, altrimenti, in assenza, determinare il periodo di prova secondo il criterio matematico stabilito dal Collegato Lavoro.
Per esempio il contratto collettivo dei metalmeccanici piccola e media industria siglato da CONFIMI all’art. 3 relativo al periodo di prova prevede che : “Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata dell’eventuale periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del contratto di lavoro e, in ogni caso, non potrà superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato”.
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CONTRIBUTO ADDIZIONALE
NASPI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA’ STAGIONALI
Inoltre il Collegato Lavoro con una disposizione normativa (art. 11, L.203/2024) di interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito dell’art.21, comma 2 D.lgs 81/2015 precisa che, oltre alle attività stagionali indicate dal D.P.R. 7 OTTOBRE 1963, N. 1525, si considerano tali, quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L.203/2024 (12 Gennaio 2025), stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art.51 D.Lgs. 81/2015.
Il messaggio INPS, n. 269 del 23 Gennaio 2025, stabilisce che per le attività stagionali previste dal Collegato Lavoro, come sopra indicate, non rientrando nell’elencazione del D.P.R. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASPI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.