Il Decreto Legislativo che istituisce l’assegno unico universale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18/11/2021, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno e i conseguenti decreti attuativi.
Dopo un periodo transitorio di 2 mesi in cui verranno mantenuti i benefici attuali, da marzo sarà operativo.
Questa nuova misura di intervento a sostegno della genitorialità e dell’occupazione in particolare quella femminile, sostituirà ANF, trattamenti di famiglia e detrazioni IRPEF per famigliari a carico.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività. Secondo le disposizioni vigenti, sono considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a € 4.000, ovvero a € 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni (art. 12, c. 2, TUIR) al lordo degli oneri deducibili.
In dettaglio il beneficio economico spetta:
– per ogni figlio minorenne a carico già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
Il beneficio economico interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e sarà corrisposto dall’INPS, su domanda, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La misura da erogare è composta da un importo base modulato sull’ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell’ISEE si avrà diritto al minimo. La seguente tabella riporta i criteri per la determinazione dell’assegno:
Figli minorenni | Importo variabile tra € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e gradualmente ridotto fino a € 50 (ISEE pari o superiore a € 40.000)
|
Per ogni figlio maggiorenne di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti | Importo mensile variabile da € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) gradualmente ridotto fin a € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000)
|
Nucleo familiare in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro
| Maggiorazione per ciascun figlio minore di € 30
|
Figli successivi al secondo
| Maggiorazione tra € 85 a € 15 mensili |
Figlio minorenne con disabilità | Contributo aggiuntivo mensile pari a € 105 in caso di non autosufficienza, € 95 in caso di disabilità grave ed € 85 in caso di disabilità media |
Figlio con disabilità maggiorenne fino a 21 anni non compiuti
| Maggiorazione dell’importo individuato per gli altri figli maggiorenni pari a 50 euro mensili. |
Figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni | Assegno di € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che decresce fino a € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000 |
Madri di età inferiore a 21 anni
| Maggiorazione di Eu.20,00 per ogni figlio |
Famiglie numerose (4 o più figli) | Maggiorazione forfettaria di Eu.100,00 per nucleo famigliare |
Viene previsto un periodo transitorio di tre anni che prevede l’erogazione di una maggiorazione mensile in presenza delle due seguenti condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Le domande vanno presentate all’INPS che calcolerà direttamente l’importo spettante già dal prossimo 1° gennaio 2022 e successivamente dal 1° gennaio di ciascun anno.
Il periodo di erogazione dell’Assegno in argomento è compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Più precisamente, per le domande trasmesse entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo; negli altri casi sarà erogato a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Gli importi saranno accreditati su IBAN indicato dal richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
L’Assegno sarà erogato al genitore che presenta la domanda oppure, a richiesta anche successiva, in pari misura tra i genitori. In caso di affidamento esclusivo l’Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore sarà riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
La domanda può essere presentata anche dai figli, una volta diventati maggiorenni, che possono richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante, purché siano rispettate le condizioni descritte in precedenza.
Ricordiamo infine che l’Assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Lo studio raccomanda l’ampia divulgazione dell’aggiornamento al fine di informare i lavoratori che devono attivarsi con l’ottenimento del modello ISEE e l’invio della domanda nei tempi richiesti dalla normativa vigente.
ABOUT LABOUR rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione.