
L’Inps ha emanato in data 28 ottobre 2025 la circolare n. 139 con la quale rende operativo il cd. nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, del decreto-legge n. 95/2025 a favore delle lavoratrici madri con due o più figli.
Il decreto sopra menzionato ha rinviato l’operatività dell’esonero contributivo previsto dalla legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) al 2026 attivando per l’anno in corso un nuovo bonus per le madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del più piccolo e per le madri di almeno tre figli, titolari di reddito di lavoro dipendente da contratto non a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Il bonus in misura pari a 40 euro mensili o per frazione di mese di vigenza del contratto di lavoro, o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un importo massimo di 480 euro è riconosciuto alle lavoratrici con reddito da lavoro in corso d’anno non superiore a 40 mila euro.
Trattandosi di reddito 2025 è evidente come lo stesso assuma un valore stimato che, in caso di superamento del limite previsto, produrrà la conseguenza di dover restituire il bonus con modalità che, a oggi, non sono ancora state rese note.
Il beneficio non compete alle lavoratrici con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato madri di tre figli in quanto, in questo caso risulta applicabile l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che prevede l’esenzione dei contributi a carico della lavoratrice entro un tetto di 3 mila euro annui.
Il bonus sarà corrisposto in unica soluzione nel mese di dicembre del corrente anno a condizione che le interessate inoltrino la domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 anche tramite i Patronati.
Il termine è da considerarsi ordinatorio e consente, pertanto, l’invio dell’istanza anche in epoca successiva con pagamento, in questo caso, entro il mese di febbraio 2026.
Il nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi.
Lo Studio rimane a disposizione.


