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Con il decreto aiuti-ter (d.l. 144/2022) il legislatore ha stabilito l’erogazione, in via automatica attraverso i datori di lavoro, di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, da erogare nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

Con la circolare n. 116 del 17 ottobre u.s. e con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre u.s., l’Inps fornisce le istruzioni per l’erogazione di tale indennità.

A CHI SPETTA L’INDENNITA’ 150 EURO

L’indennità viene erogata direttamente dai datori di lavoro, con la busta paga di competenza del mese di novembre, a tutti i lavoratori che in questo mese avranno una retribuzione imponibile ai fini contributivi non eccedente la soglia di 1.538 euro.

L’Inps chiarisce che nella valutazione della soglia devono essere considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale contributivo annuo e le somme erogate a titolo di premio di produttività con esenzione contributiva nei confronti del lavoratore ai sensi dell’art. 55 d.l. 50/2017.

Pertanto, in tali situazioni, se la retribuzione dovesse superare la soglia di 1.538 anche a fronte di una totale o parziale esenzione contributiva, l’indennità non dovrà essere erogata.

Viene inoltre specificato che il bonus 150 euro spetta anche in tutte quelle situazioni in cui sono presenti eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell’Inps, quindi, a titolo di esempio, anche in caso di cassa integrazione a zero ore, maternità obbligatoria, maternità facoltativa o congedo parentale per l’intero mese.

Alla luce di tale disposizione, quindi, il bonus 150 euro non potrà essere riconosciuto nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto, come ad esempio, aspettativa non retribuita.

I lavoratori stagionali, con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato qualora in forza nel mese di novembre 2022, se sono rispettati i requisiti previsti, avranno diritto a percepire automaticamente il bonus 150 euro da parte del datore di lavoro.  

A tal proposito, occorre specificare che, il lavoratore con contratto a chiamata senza obbligo di disponibilità, ha diritto all’erogazione del bonus 150 euro nel mese di novembre solo se presta la propria attività lavorativa e sempreché la sua retribuzione imponibile non superi la soglia individuata dalla legge. In assenza di prestazione lavorativa nel mese di novembre, infatti, non ci sarebbe retribuzione imponibile ai fini contributivi e pertanto non si realizzerebbe il requisito essenziale per l’erogazione dell’indennità.

Per tutti i soggetti che non sono lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge, il bonus 150 euro viene erogato direttamente dall’Inps, automaticamente oppure dietro specifica domanda da presentare entro il 30 novembre.

COME RICHIEDERE IL BONUS 150 EURO

Il messaggio Inps 3806 del 20 ottobre u.s., ha reso disponibile la dichiarazione con la quale il lavoratore dipendente può richiedere l’erogazione del bonus 150 euro al proprio datore di lavoro.

L’Istituto chiarisce che il lavoratore, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum, rendendo incompatibile l’erogazione da parte del datore di lavoro.

Con il messaggio n. 3805 del 20/10/2022 l’INPS, in seguito alle richieste di chiarimenti sul precedente Bonus di 200,00 euro (art.32 del DL 50/2022) erogato a luglio, chiarisce che l’indennità spetta anche ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non ne hanno beneficiato, ad esempio per tardiva consegna della dichiarazione.

Il recupero dell’indennità andrà gestita con un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da effettuarsi entro e non oltre il 30/12/2022.

A questo link è possibile scaricare il modello di dichiarazione da presentare al datore di lavoro per l’erogazione del bonus in presenza di tutti i requisiti descritti.

Lo studio rimane a disposizione

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