
Ancora una volta la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato subisce una modifica, spostando ulteriormente in avanti la scadenza stabilita a favore dei contraenti per poter individuare le ragioni giustificatrici dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato di durata complessivamente superiore a 12 mesi.
Tale variazione si è resa necessaria per consentire alle parti sociali, che non vi hanno ancora provveduto, di individuare nella contrattazione collettiva le condizioni che legittimano la durata di un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi. (si veda per .es. il contatto collettivo metalmeccanica industria)
Per comprendere meglio quanto appena affermato, ricordiamo di seguito le ipotesi stabilite dalla normativa, che consentono la possibilità di prevedere un termine al contratto di lavoro subordinato.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza la necessità di individuare una causale giustificatrice. Qualora si superasse tale limite temporale, nel rispetto della durata massima complessiva, stabilita dalla legge in 24 mesi, è necessaria la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- o il verificarsi di una situazione contemplata dalla contrattazione collettiva, che legittima il ricorso ad un contratto a tempo determinato dalla durata complessiva superiore a 12 mesi;
- o in assenza di previsioni formulate dalla contrattazione collettiva è concesso alle parti contraenti, fino al 31/12/2025, individuare autonomamente le ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo che giustifichino un termine di durata superiore a 12 mesi;
- infine la necessità di sostituire lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Con la conversione del Decreto Economia (D.L. 95/2025) viene procrastinata la possibilità per le parti contraenti di individuare le causali che legittimano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato superiore a 12 mesi.
Le Parti potranno continuare ad individuare le giustificazioni, riconducibili ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva fino al 31/12/2026, nel caso in cui i contratti collettivi non le avessero già contemplate.
Nel contratto individuale di lavoro subordinato dovranno essere ben declinate e circostanziate le esigenze individuate dalle parti, che sussistono per superare la durata dei 12 mesi del contratto a tempo determinato, non essendo sufficiente richiamarle genericamente; dovranno essere temporanee e oggettivamente dimostrabili.
Il rischio nel caso in cui non si soddisfino tali presupposti, è la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il legislatore ha voluto rinviare la scadenza, che consente al datore di lavoro e al dipendente di prevedere autonomamente le causali che giustificano il superamento dei 12 mesi nei contratti a tempo determinato, per colmare il vuoto che si sarebbe creato dopo il 31/12/2025, venendo meno le prime due condizioni previste dalla normativa; sarebbe rimasta, per i settori in cui la contrattazione collettiva non ha individuato delle specifiche ipotesi, solo quella relativa a ragioni sostitutive.
La contrattazione collettiva a cui la normativa fa riferimento è quella nazionale, territoriale o aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalle loro strutture aziendali (Rappresentanze sindacali Unitarie o Rappresentanze sindacali aziendali).
Si precisa che nei settori in cui non sono ancora state individuate le ipotesi per le quali è consentito superare il limite di durata dei 12 mesi del contratto a termine (nel rispetto comunque della durata massima stabilita o dalla normativa o dalla contrattazione collettiva) intervenisse un accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prima del 31/12/2026 le Parti (datore di lavoro e lavoratore) non potranno più individuare autonomamente nuove causali nel contratto individuale di lavoro, ma dovranno verificare se le loro esigenze sono riconducibili a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento si rendesse necessario.
