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La Corte di Cassazione chiarisce con ordinanza 9009/2024 che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute viene considerata retribuzione ed è di conseguenza assoggettata a contribuzione.

I lavoratori dipendenti hanno un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie disciplinato dall’art. 2109 del Codice civile che dispone che il lavoratore abbia diritto “ad un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”

Il diritto alle ferie viene regolamentato anche dal d.lgs. 66/2003, attuativo delle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 della norma citata, prevede espressamente che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva…, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, pe le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.”

La legge disciplina dunque la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie, che, se non godute entro i termini di legge devono essere differite in quanto vige il divieto di monetizzazione.

In alcuni casi è però prevista l’erogazione di un’indennità sostitutiva che nonostante il suo profilo risarcitorio viene considerata retribuzione in quanto attribuzione riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.

Se pur vero, dunque, che tale indennità viene erogata proprio ad indennizzo del mancato riposo e recupero psico fisico del lavoratore che non ha goduto delle ferie spettanti, essa viene comunque equiparata a retribuzione in quanto remunerazione per attività resa in un periodo che dovrebbe essere retribuito e non lavorato.

Dalla natura retributiva dell’indennità deriva conseguentemente l’assoggettamento a contribuzione.

Lo Studio resta a disposizione.

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