News 30 12 2021

Con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre, entrato in vigore il giorno di Natale, è stato ufficialmente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

Di seguito si segnalano gli interventi di maggio rilievo.

Durata green pass e utilizzo dispositivi vie respiratorie

È stata modificata la durata del green pass che, a partire dal 1° febbraio 2022, avrà durata di 6 mesi e non più 9 mesi. Inoltre, viene disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, anche in zona bianca, dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 gennaio 2021;

Green pass nei luoghi di lavoro

È stato prorogato l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro e delle relative disposizioni accessorie fino al 31 marzo 2022, seppur con una variazione sotto il profilo dei controlli, i quali, sulla base dell’intervento compiuto con la legge 165/2021 del 20 novembre u.s., al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, possono avvenire tramite la consegna da parte del lavoratore della copia della propria certificazione verde Covid-19 al datore di lavoro, esonerandoli, per tutta la durata della relativa validità dai controlli, purché la procedura di conservazione dei dati relativi alle certificazioni verdi avvenga nel rispetto della tutela dei dati personali;

Smart working semplificato

È stata prorogata fino al 31 marzo 2022 la possibilità, per ogni rapporto di lavoro subordinato, di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, attraverso la c.d. “modalità semplificata”.

Per i lavoratori fragili, il Ministero della salute individuerà entro il 25 gennaio le patologie che potranno garantire la tutela prevista e, fino a tale data e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, è concesso a tali soggetti lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

Congedi parentali

È stata prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità di fruire dei congedi parentali per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi, per la durata della sospensione dell’attività didattica, per quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio.

Per i figli minori di 14 anni, l’Inps riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo di assenza del lavoratore genitore e, per i genitori con figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il genitore conserva la facoltà di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.

I congedi in questione possono essere fruiti da un solo genitore alternativamente all’altro.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Viene prevista, sino al 31 marzo 2022, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Quarantena e assenza lavoratori fragili

Per quanto riguarda il trattamento di quarantena o assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, per i quali l’Inps riconosce rispettivamente la tutela di malattia o la tutela corrispondente al ricovero ospedaliero, non è ancora stato emanato alcun provvedimento di proroga.

Pertanto, in attesa di una disposizione che definisca le modalità di tutela previdenziale per i casi di quarantena e assenza dei lavoratori fragili per l’anno 2022, la tutela prevista da parte dell’Inps mantiene la sua validità sino al 31 dicembre 2021.

Per la gestione delle casistiche di contagio o quarantena, si rinvia alla precedente newsletter del 17 dicembre u.s.

(https://ablabour.it/trattamento-e-tutela-dei-lavoratori-in-presenza-di-casi-covid-19/)

In merito al contenuto della newsletter richiamata, si segnala una variazione definita durante il Consiglio dei ministri del 29 dicembre u.s. che ha previsto la modifica del regime di quarantena dei soggetti vaccinati.

In particolare, il comunicato stampa n. 54 ha previsto:

“Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza”.

Nel rimanere a disposizione, lo Studio porge i migliori auguri di un buon anno nuovo. 

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