
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 146/2025 in vigore dal 4 ottobre 2025, il legislatore nazionale ha inteso proseguire sulla strada indicata dal precedente decreto (145/2024) rafforzando le misure volte alla digitalizzazione delle procedure, alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio dei nulla osta all’ingresso, alla facilitazione degli ingressi di lavoratori stranieri in settori dove la domanda di lavoro è particolarmente intensa (domestico e assistenza familiare), all’agevolazione, al rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno per categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili.
Di seguito un’illustrazione sintetica delle principali novità contenute nel decreto:
- il termine per l’esame delle domande di nulla osta, da precompilare attraverso i moduli resi disponibili presso il portale informatico del Ministero dell’Interno, non decorre più dalla data di presentazione delle stesse ma dalla data della loro imputazione alle quote di ingresso; inoltre, i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni dei datori di lavoro richiedenti saranno obbligatori e generalizzati;
- ogni datore di lavoro potrà presentare un massimo di tre richieste per anno salvo deroghe per imprese strutturate in ragione del loro fatturato e del numero di addetti; il limite non opera in riferimento alle istanze presentate dalle associazioni datoriali di categoria e dagli altri soggetti abilitati;
- in attesa del rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno e in presenza della ricevuta di presentazione della domanda, il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa fino al momento, eventuale, del diniego comunicato dall’autorità giudiziaria al datore di lavoro in presenza di motivi ostativi;
- la durata dei permessi di soggiorno per le vittime di tratta, violenza o sfruttamento è estesa da sei mesi a un anno;
- l’ingresso fuori quota di 10 mila lavoratori stranieri addetti all’assistenza di disabili e anziani non autosufficienti è esteso fino al 31 dicembre 2028;
- il termine per l’istruttoria relativa ai ricongiungimenti familiari è fissato in 150 giorni (prima erano 90).
Per quanto riguarda il quadro normativo in materia di flussi di ingresso per il prossimo anno, con l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri dell’apposito DPCM in data 2 ottobre 2025 sono stati autorizzati 497. 550 ingressi nel prossimo triennio di cui 164. 850 nell’anno 2026.
Con ogni probabilità le date dei cd. click day dovrebbero essere le seguenti:
- 12 gennaio per il lavoro stagionale agricolo;
- 9 febbraio per il lavoro stagionale turistico;
- 16 febbraio / 18 febbraio per lavoro subordinato non stagionale e autonomo
È utile, a questo punto, ricordare la procedura che i datori di lavoro devono seguire al fine di richiedere l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia per motivi di lavoro secondo la regolamentazione dettata dal testo Unico in materia di Immigrazione (Dlgs. n. 286/1998).
Nel rispetto delle “quote” annualmente stabilite, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore extra UE residente nel Paese di origine deve:
- verificare l’indisponibilità di lavoratori italiani in possesso delle qualificazioni richieste attraverso apposita modulistica da trasmettere al Centro per l’Impiego competente;
- inviare la richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia competente;
- a stretto giro si dovrebbe aprire la finestra per la precompilazione delle domande sul portale Ali (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm ) del Ministero dell’Interno in vista dei click day corrispondenti alle date sopra indicate;
- dimostrare la disponibilità di una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- rammentare che il nulla – osta ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio;
- sottoscrivere con il lavoratore straniero, anche attraverso una procedura informatica (https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4396/Flussi-cosi-contratto-di-soggiorno-accordo-di-integrazione-e-permesso-di-soggiorno), una volta autorizzato l’ingresso, trasmessa la documentazione autorizzatoria agli uffici consolari del Paese di provenienza e trascorsi otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore medesimo, il contratto di soggiorno;
La gestione dell’ingresso legale di lavoratori stranieri sul territorio nazionale, questione sempre più cruciale e da realizzarsi contemperando la necessità strutturale di manodopera da parte delle aziende del nostro Paese con l’esigenza del presidio dei livelli di sicurezza e di inclusione necessari, non può a nostro parere essere perseguita se non nell’ottica di un definitivo superamento della “lotteria” dei click day che, a oggi, ancora non può definirsi superata.
Da ultimo si segnala come il DDL semplificazioni, di recente approvazione da parte dell’aula del Senato e in attesa di ottenere il via libera anche dalla Camera prima di essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenga alcune novità di natura procedurale inerenti l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla sistemazione alloggiativa dello straniero anche in ragione di una previsione di criteri di idoneità più flessibili rispetto a quelli più stringenti dell’edilizia residenziale pubblica, il potenziamento del ruolo delle strutture territoriali delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative nell’ambito delle procedure per il rilascio del nulla osta e la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta in favore dei lavoratori stranieri altamente qualificati che entrano nel nostro Paese al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal decreto flussi.
Crediti di lavoro: la diffida ispettiva si applica anche al credito che deriva dal contratto individuale
Tra gli strumenti che l’ordinamento prevede a garanzia dei lavoratori nell’ambio dei crediti di lavoro è sicuramente da annoverarsi la diffida accertativa di cui all’art. 12, del Dlgs: n. 124/2004.
Si tratta della possibilità assegnata all’ispettore del lavoro in sede di verifica e accertamento di crediti, di natura certa, esigibile e determinata nel suo ammontare, derivanti dal rapporto di lavoro a favore del lavoratore, di diffidare il datore di lavoro e/o l’eventuale utilizzatore della prestazione obbligato in solido, a corrispondere quanto dovuto e accertato.
Il datore di lavoro destinatario della diffida può, entro 30 giorni dalla notifica, proporre il tentativo di conciliazione presso la sede dell’ispettorato territoriale dle lavoro o ricorrere direttamente alla Direzione dell’ispettorato stesso.
Decorso il termine di 30 giorni in assenza di pagamento, di richiesta del tentativo di conciliazione o in caso di esito negativo dello stesso, di mancato ricorso alla direzione ovvero di suo rigetto, la diffida acquisisce a tutti gli effetti efficacia di titolo esecutivo.
In materia è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza 20830/2025 precisando che i crediti patrimoniali rivendicati dal lavoratore non sono solo quelli derivanti dalle disposizioni della contrattazione collettiva di qualsiasi livello ma anche quelli che trovano origine nel contratto individuale sottoscritto tra le parti.
Nella sentenza, inoltre, è ribadita la circostanza che l’ esecutività della diffida può sempre essere contestata dall’interessato in giudizio fatta salva, in ogni caso, la facoltà di opposizione del datore di lavoro nell’ambito dei rimedi generali previsti per contrastare tutti i titoli esecutivi.
Lo Studio rimane a disposizione.