La mobilità internazionale del lavoro comporta la presenza nelle aziende italiane di lavoratori provenienti da altri Paesi, anche in ambito extra UE.
Ovviamente, anche questi lavoratori possono subire eventi di malattia e potrebbe succedere che tali eventi si manifestino nel paese di origine, per esempio, durante un periodo di ferie.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 agosto 2022 n. 24697 si è pronunciata in merito ad un licenziamento disciplinare che ha riguardato un dipendente per assenza ingiustificata, nonostante egli avesse presentato un certificato medico.
In particolare, la suprema Corte ha ritenuto che il certificato medico, che era stato redatto all’estero da un medico straniero, essendo privo dell’”apostille”, cioè della legalizzazione semplificata, come richiesto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, non ha valore giuridico in Italia e quindi risulta inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.
Vediamo allora di riassumere le situazioni che si possono verificare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all’estero distinguendo le tre possibili casistiche:
- evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
- evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
- evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia
Nel primo caso i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove si trova l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Affinché sia giustificata l’assenza e, quindi, sia accertato il diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente e chiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. In base alla legislazione italiana, il lavoratore è tenuto a trasmettere il certificato entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della sua residenza in Italia. Entro lo stesso termine, é obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia.
Nel secondo caso valgono le medesime regole illustrate nel paragrafo precedente.
Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.
Hanno convenzioni con l’Italia o l’UE i seguenti Stati:
- Argentina
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Jersey e Isole del Canale
- Macedonia
- Montenegro
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Tunisia
- Uruguay
- Venezuela
Nel terzo caso, quando l’evento di malattia sia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, la giustificazione dell’assenza per malattia può aver luogo solo a seguito della presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.
Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, 5 Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.
Lo studio rimane a disposizione.