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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 159/2025 contenente una serie di norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che si compone di 21 articoli e si propone di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro,  prevede un ventaglio di misure che combinano obiettivi di prevenzione, formazione, vigilanza con nuovi adempimenti e regole di accesso agli  incentivi tra i quali evidenziamo:

  • la revisione al ribasso delle aliquote Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in favore delle imprese con basso tasso di infortuni;
  • la previsione di requisiti più stringenti per l’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;
  • l’introduzione per tutte le imprese che operano in appalto e in sub-appalto nei cantieri edili di fornire ai propri dipendenti la “tessera di riconoscimento dotata un codice univoco” o badge di cantiere che per i lavoratori assunti a seguito delle domande di lavoro pubblicate dai datori di lavoro sul SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa) sarà prodotta in automatico dallo stesso sistema;
  • l’approntamento di più stringenti modalità di regolazione del punteggio della patente a crediti, prevedendone la decurtazione all’atto di notifica del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza con riferimento alla contestazione delle violazioni in materia di lavoro irregolare (per ogni lavoratore in nero rilevato in azienda la decurtazione è di 5 punti); è inoltre raddoppiata  (da 6 mila a 12 mila euro) la sanzione per le imprese operanti nei cantieri sprovviste della patente a crediti. Si ricorda che la “patente a crediti’ istituita dal decreto-legge n. 19/2024 è un sistema abilitante per l’esercizio delle attività economiche a partire dal settore dell’edilizia,  reso operativo a decorrere dal 1° ottobre 2024 a opera del decreto ministeriale n. 132/2024. Il possesso della patente a crediti è obbligatorio per gli operatori economici del settore dell’edilizia, anche per imprese non necessariamente qualificabili come edili (nell’obbligo rientrano ad esempio anche gli impiantisti che svolgono attività in un cantiere), che intendono operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili così come individuati dall’art. 89, comma 1, lettera a), del Dlgs n.  81/2008.
  • l’aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è esteso anche ai datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti;
  • la registrazione nel “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui all’art. 14, del Dlgs 150/2015 delle competenze acquisite nel corso dello svolgimento delle attività di formazione che dovrebbero  a loro volta confluire nella piattaforma  SIISL; ai fini dell’organizzazione dell’attività formativa il datore di lavoro dovrà tener conto delle esperienza già svolte dal lavoratore  e tracciate nel fascicolo elettronico la cui attendibilità dipenderà, in larga misura, dall’efficacia cooperativa tra sistemi informativi nazionali e regionali;
  • l’individuazione di tutele per gli studenti impiegati in percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso l’estensione dell’assicurazione Inail anche agli eventuali infortuni in itinere e il divieto dia adibire gli studenti a lavorazioni a elevato rischio;
  • la previsione, a decorrere dal 1° aprile 2026,  in capo al datore di lavoro che intenda accedere a benefici e/o agevolazioni contributive di provvedere alla pubblicazione sul SIISL della vacancy ovvero della posizione di lavoro che intende ricoprire (si tratta in buona sostanza dell’adempimento a oggi richiesto per l’accesso ai benefici previsti per l’assunzione di percettori dell’assegno di inclusione  (ex reddito di cittadinanza);
  • la predisposizione della facoltà per i datori di lavoro e loro consulenti di adempiere, sempre a far data dal 1° aprile 2026,  alla trasmissione delle CO obbligatorie, mantenendo la possibilità di continuare ad avvalersi dei sistemi regionali, utilizzando il sistema SIISL;
  • l’introduzione dell’obbligo per le APL (agenzie per il lavoro) di pubblicare tutte le loro vacancy in SIISL.

Le modalità operative dei nuovi adempimenti comunicativi di cui agli ultimi tre punti saranno individuate da un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Proprio con riferimento alla previsione degli ulteriori aggravi burocratici di natura comunicativa, premessa la legittimità di perseguire obiettivi di trasparenza del mercato del lavoro anche attraverso una sempre più estesa emersione e diffusione della domanda di lavoro proveniente dal mondo datoriale ma, nel contempo, considerata sia la mole di condizioni che già oggi sono richieste per accedere alle agevolazioni contributive sia la minimizzazione di quanto tale adempimento abbia inciso negativamente sul ricorso alle  assunzioni agevolate dei percettori della misura assegno di inclusione, non può non ravvisarsi qualche perplessità in ordine alla scelta operata in tal senso dal legislatore.

Lo Studio rimane a disposizione.

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