
Il preposto è quel lavoratore che in ragione delle proprie competenze professionali e che nel rispetto dei poteri gerarchici e funzionali a lui conferiti, sovrintende alle attività lavorative garantendone e controllandone la corretta esecuzione.
In particolare il preposto garantisce lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’art. 19, del Dlgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e la sua nomina da parte del datore di lavoro è stata resa obbligatoria da parte del decreto legge 146/2021 convertito nella Legge 215/2021.
Al preposto è quindi affidato il delicato compito di vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali attinenti alla tutela della salute e della sicurezza nel contesto aziendale, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, di mettere in atto ogni azione affinché in caso di pericolo ai lavoratori siano garantite precise informazioni su come comportarsi fino a disporre l’interruzione temporanea dell’attività lavorativa, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, in caso di riscontro di rilevanti carenze e/o condizioni di effettivo pericolo.
Da ultimo, in virtù dell’accordo raggiunto in sede di “conferenza permanente Stato – Regioni” in vigore dal 24 maggio 2025, il preposto dovrà entro 24 mesi da predetta data essere avviato a uno specifico corso di formazione, della durata di 12 ore, dopo aver frequentato i corsi di formazione generale e specifica previsti per la generalità dei lavoratori con durate variabili a secondo della classe di rischio del settore produttivo di appartenenza.
Sulla figura del preposto è intervenuto recentemente l’ispettorato nazionale del lavoro (INL) con nota 6261/2025 a chiarimento dei requisiti che il ruolo del soggetto designato richiede.
L’organo di vigilanza nell’escludere un divieto di natura generale che possa impedire a lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) o occupati con contratto di apprendistato di assumere il ruolo di “preposto” focalizza, invece, l’attenzione sulla necessaria verifica in ordine al possesso non solo formale ma effettivo di quelle competenze e requisiti che possano garantire efficacemente gli adempimenti che la legge attribuisce a chi riveste la funzione di “preposto” e salvaguardarne la sua finalità di garanzia.
In riferimento alla particolare attenzione dedicata dalla nota in commento alla figura dell’apprendista, suscita qualche dubbio il richiamo alla situazione del lavoratore apprendista, già “qualificato per la mansione ma ancora in percorso formativo” atteso a legislazione vigente che la conclusione del percorso di formazione dell’apprendista stesso coincide con la cessazione del contratto di apprendistato.
Lo studio resta a disposizione.