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Con risposta all’interpello presentato dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono ottenuti alcuni chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria.

Nello specifico, è stato richiesto se si ritiene obbligatorio l’accertamento per l’idoneità alla mansione per chi rientra a lavoro dopo un’assenza superiore a sessanta giorni per motivi sanitari.

Il D.lgs. 81/2008 definisce all’articolo 2 sorveglianza sanitaria l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria consiste dunque in una serie di visite mediche volte a verificare lo stato di salute del lavoratore e l’idoneità alla mansione alla quale risulta adibito.

L’articolo 41 D.lgs. 81/2008 prevede:

  • visite mediche preassuntive;
  • visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visite mediche su richiesta del lavoratore, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visite mediche in occasione del cambio della mansione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Proprio in questo ultimo caso, la lettura delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha portato la Commissione per gli interpelli a pronunciarsi seguendo un orientamento già  espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7566 del 27/03/2020, precisando che debbano essere sottoposti a visita medica, a cure e spese del datore di lavoro, i lavoratori che rientrano a seguito di assenza nel caso in cui le mansioni a loro affidate rientrino tra quelle per le quali la sorveglianza sanitaria è effettivamente prevista.

La citata sentenza n. 7566 del 27/03/2020 precisa infatti che La norma (art. 41 D.lgs. 81/2008) va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

Lo Studio resta a disposizione.

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