22 07 2022

Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2022 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di tirocini, in parte già immediatamente operative, come sottolineato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 530 del 21 marzo 2022, e in parte non ancora operative in mancanza delle nuove Linee guida che il Governo e le regioni, nell’ambito della “Conferenza Stato-Regioni” avrebbero dovuto adottare entro il mese di giugno scorso.

Riprendendo gli istituti fondamentali del tirocinio extracurriculare è necessario sottolineare come il rapporto tra il soggetto ospitante e il tirocinante non sia inquadrabile nell’alveo del lavoro subordinato, ma sia da trattare come una modalità formativa che consente alle persone di svolgere temporanee esperienze formative nel mondo del lavoro al fine di conoscere direttamente una professione, arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed essere agevolati per una futura assunzione.

Lo stesso comma 720 dell’art. 1 della l. 234/2021 ribadisce e rafforza il concetto di “percorso formativo” sviluppato in alternanza tra studio/formazione e lavoro formalizzando la doppia tipologia di tirocini esistenti ed oggi instaurabili:

  • quello curriculare funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e previsto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici;
  • e l’extracurriculare orientato verso quei soggetti privi di occupazione o svantaggiati che hanno la necessità di essere orientati o inseriti/reinseriti nel mondo del lavoro.

IL TIROCINIO EXTRACURRICULARE: TIPOLOGIE, DURATA E CASI DI SOSPENSIONE

Nell’ambito di questa tipologia di tirocinio si possono distinguere:

  • tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti neodiplomati e neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, della durata massima di 6 mesi;
  • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro destinati a disoccupati ed inoccupati, lavoratori in Cig, Cigs, durata massima 12 mesi;
  • tirocini di orientamento e formazione/inserimento o reinserimento per soggetti svantaggiati, richiedenti protezione internazionale, vittime di violenza, … disabili, della durata massima dai 12 ai 24 mesi.

La durata minima è di due mesi, salvo per i casi in cui i soggetti ospitanti non operino a livello stagionale, per i quali il periodo di durata minima è ridotto a un mese.

In merito al regime delle sospensioni, il tirocinante ha diritto a sospendere il tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelle che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, ovvero per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, prevedendo in questi casi una proroga del tirocinio per un periodo pari a quello di sospensione.

I SOGGETTI INTERESSATI

Gli attori coinvolti nella disciplina convergono in una cosiddetta “struttura tripartita” composta da: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

Per quanto riguarda i soggetti promotori (garanti della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento) si individuano in:

  • Servizi per l’impiego;
  • Istituti di istruzione universitaria;
  • Istituzioni scolastiche;
  • Istituti tecnici superiori, oggi Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);
  • Centri di formazione professionale e/o orientamento;
  • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
  • Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro;
  • Soggetti autorizzati alla intermediazione ovvero accreditati ai servizi al lavoro;
  • Anpal.

Per soggetto ospitante si intende invece qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

COMUNICAZIONI CENTRO PER L’IMPIEGO E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Per l’attivazione del tirocinio extracurriculare è previsto l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, conv. da l. 608/1996 (comunicazione Uni-lav).

Per ciò che riguarda gli obblighi di sicurezza, il comma 725 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 81 del 2008”.

Come specificato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il soggetto beneficiario di iniziative di tirocinio è parificato, con esclusivo riguardo agli obblighi in materia di sicurezza, alla figura del lavoratore.

DISCIPLINA APPLICABILE E DIVIETO DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

La disciplina che l’azienda ospitante deve applicare è definita da ciascuna regione e deve essere obbligatoriamente indicata nella convenzione tra soggetto promotore ed ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

I tirocini NON possono essere avviati:

  1. se ci sono in corso procedure di CIGS straordinaria per attività equivalenti a quelle del tirocinio, salvo accordi con le OO.SS.;
  2. se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché: licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo;
  3. in presenza di procedure concorsuali, salvo accordi con le OO.SS..

LIMITI NUMERICI

Per ospitare tirocinanti sono poi previste le seguenti quote di contingentamento:

  • unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
  • unità operative da 5 a 20 dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • unità operative con più di 20 dipendenti di cui al punto precedente: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.

INDENNITA’ MENSILE

Per quanto riguarda l’indennità mensile da erogare al tirocinante, l’importo minimo previsto dal previgente Accordo Stato-Regioni, in assenza delle nuove linee guida, è di 300 euro lordi mensili.

Ciascuna Regione, nel rispetto del limite minimo così individuato, ha stabilito l’importo minimo da applicare. In Veneto, l’Allegato A della DGR nr. 1816 del 07 novembre 2017 attualmente in vigore, ha stabilito che “l’indennità di partecipazione” a favore del tirocinante non può essere inferire a 450,00 euro mensili, oppure a 350,00 euro mensili qualora si preveda la corresponsione dei buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

Con specifico riguardo alla Regione Veneto, viene prevista una riduzione al 70% dell’indennità di partecipazione nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno mensile.

LE SANZIONI

La legge di bilancio 2022, art. 1, comma 723, stabilisce che l’uso scorretto del tirocinio e la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di un lavoratore dipendente comporta la sanzione a carico del soggetto ospitante dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Inoltre, il c. 722 dell’art. 1 della legge di bilancio più volte richiamata, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Su alcuni elementi interpretativi è intervenuta la nota dell’INL 530 del 21 marzo 2022 che ha equiparato la condotta illecita nell’utilizzo del tirocinio alla somministrazione fraudolenta portando quindi a dire che il nuovo regime sanzionatorio si applica anche ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo l’1 gennaio 2022. Mentre la corretta commisurazione della sanzione penale, ovvero l’ammenda dei 50 euro, deve essere conteggiata solamente a decorrere dal 1’ gennaio.

Lo studio rimane a disposizione nel supportare le aziende che volessero attivare questa tipologia di tirocinio, contattaci per maggiori informazioni

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