news 23 07 2021 1

Il tirocinio, certamente uno dei principali canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che è bene ricordare non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, si distingue in almeno tre tipologie:  

a) tirocini curriculari ovvero destinati a giovani iscritti a un percorso di studi o formazione,  finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e promossi dalle stesse istituzioni scolastiche e/o formative; 

b) tirocini per l’accesso alla professione (ordinistici) che consistono in periodi obbligatori di pratica professionale per l’accesso a determinate professioni; 

c) tirocini extracurriculari finalizzati all’orientamento nel mondo del lavoro e all’inserimento o reinserimento lavorativo in favore di lavoratori giovani ma anche di lavoratori maturi.

Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo può riguardare, oltre che disoccupati, disabili, soggetti svantaggiati e minori in dispersione scolastica, anche lavoratori occupati a condizione che la somma dell’orario destinato al tirocinio e di quello destinato all’attività lavorativa non superi le 48 ore settimanali (limite ministeriale in riferimento all’orario di lavoro massimo cui può essere adibito il lavoratore) e che lo svolgimento dell’attività lavorativa non sia di pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo.

Rientrano nella categoria dei tirocini extracurriculari anche i tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani neo qualificati, neo diplomati, neo laureati, neo dottorati e i tirocini estivi di orientamento destinati a studenti regolamenti iscritti  e frequentanti un percorso di studi e realizzati nel corso del periodo delle vacanze estive.

Solo per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e per i tirocini estivi i centri per l’impiego possono fungere da soggetti promotori.

La regolazione dei tirocini, extracurriculari,  trattandosi di attività formativa, è demandata alla competenza delle Regioni.

Nella Regione Veneto la norma di riferimento è la DGR 1816/2017 emanata nel rispetto delle Linee Guida di cui all’accordo quadro sancito in sede di conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Il primo passaggio che un datore di lavoro deve effettuare per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare è quello della stipula della convenzione con il soggetto promotore mediante l’utilizzo del modello standard predisposto da Veneto Lavoro.

La convenzione, la cui durata non può essere superiore a 24 mesi, deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa del rappresentante legale o dell’intermediario delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria); nel caso di convenzione firmata digitalmente la stessa dovrà essere inviata (file con estensione .p7m) all’indirizzo: verona@pec.venetolavoro.it, nel caso di firma autografa la convenzione dovrà essere presentata al centro per l’impiego  (non a mezzo pec) in duplice originale con allegazione del documento d’identità del legale rappresentante.

I limiti numerici di impiego di tirocinanti sono i seguenti: 

  • liberi professionisti e piccole realtà imprenditoriale senza dipendenti:  1 tirocinante;
  • unità operative con numero tra 1 e 5 dipendenti (a tempo indeterminato o anche determinato a condizione che il rapporto di lavoro a termine abbia una durata superiore a quella del tirocinio): 1 tirocinante;
  • unità operative con numero tra 6 e 20 dipendenti (con riferimento alle tipologie contrattuali di cui al punto precedente): 2 tirocinanti;
  • unità operativa con numero di dipendenti da 21 e oltre: 10% in proporzione alla forza lavoro.

Nel conteggio dei dipendenti in forza non vanno computati gli apprendisti.

Per i datori di lavoro,  con modalità specifiche in riferimento all’organico aziendale, vige un meccanismo premiale che consente il superamento dei limiti di cui sopra in caso di assunzioni di tirocinanti al termine del tirocinio con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato di durata di almeno sei mesi. 

L’altro elemento essenziale del tirocinio extracurriculare è il progetto formativo concordato tra tirocinante, soggetto promotore (tutor didattico-organizzativo) e soggetto ospitante (azienda-tutor aziendale) che dovrà contenere un programma di dettaglio delle attività da realizzarsi nell’ambito del tirocinio e che dovrà essere sottoscritto dalle parti alla presenza del tutor didattico del soggetto promotore (l’invio provvisorio e quello definitivo del progetto al sistema CO-Veneto è a cura del soggetto promotore mentre l’invio sempre a CO-Veneto della comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio è a carico del soggetto ospitante-azienda).

Il tirocinio generalmente non potrà avere una durata inferiore a due mesi e superiore a sei mesi , fatto salvo durate maggiori per disabili e soggetti in condizione di svantaggio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante dandone comunicazione scritta al soggetto ospitante e al soggetto promotore o dall’azienda ospitante in caso di impossibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Al tirocinante, oltre che la copertura assicurativa Inail e per la responsabilità civile, deve essere garantita dal soggetto ospitante un’indennità di partecipazione di almeno 450 euro (nel caso di impiego orario del tirocinante compreso tra il 50 e il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%).

Il tirocinio, in ogni caso, non può prevedere un orario di impiego inferiore al 50% dell’orario pieno settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dall’azienda.

Non è ammessa l’attivazione di tirocini da parte di soggetti ospitanti (aziende) che non siano in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge 68/1999 (collocamento mirato) né che abbiano in corso sospensione dell’attività lavorativa per cassa straordinaria o in deroga o con causale “covid-19” che riguardano le medesime mansioni previste per l’attività di tirocinio, oppure che nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio abbiano proceduto a licenziamenti per ragioni economiche (riguardanti profili equivalenti a quelli dell’eventuale tirocinante) o ancora abbiano disdettato rapporti di apprendistato a conclusione del periodo formativo.

Il tirocinio non può essere attivato per la sostituzione di lavoratori dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro o per far fronte a picchi di attività o per lo svolgimento di attività prevalentemente generiche e ripetitive

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