elezioni 10 06

In data 12 giugno 2022, e il 26 giugno per l’eventuale turno di ballottaggio, si svolgeranno le operazioni di voto in diversi comuni italiani per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Sempre nella giornata del 12 giugno 2022 si svolgerà anche la votazione di cinque referendum popolari abrogativi in materia di giustizia. 

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, ovvero elezioni politiche, europee o amministrative, a tutti i lavoratori che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e che sono stati nominati per svolgere determinate funzioni presso gli uffici elettorali, si applica una disciplina specifica che scaturisce dal combinato disposto di due norme, l’art 11 della legge 53/1990 e l’art 1 della legge 69/1992, che prevede dei diritti collegati all’assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.

I permessi elettorali devono essere concessi a lavoratori pubblici e privati chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure: presidente e vicepresidente di seggio, segretario, scrutatori, rappresentanti di lista, gruppo o di partiti, e componenti di Comitati promotori nei casi di referendum. Le operazioni per i citati soggetti iniziano alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022 con la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione da parte del presidente e l’autenticazione delle schede di votazione, e termineranno, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, con le operazioni di scrutinio.

I lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire determinati ruoli presso i seggi elettorali hanno diritto al trattamento economico normativo previsto dall’art 11 della legge 53/1990. La disciplina prevede che:

  • Per i giorni considerati lavorativi trascorsi al seggio (sabato 11 giugno, se lavorativo, ed eventuale lunedì 13 giugno) i lavoratori hanno diritto alla normale retribuzione per ogni giornata, come se il lavoratore avesse prestato normalmente attività lavorativa.
  • Per i giorni festivi o non lavorativi (domenica 12 giugno o sabato 11 giugno quando è considerato tale dal Ccnl) spetta in alternativa o una retribuzione specifica (di norma 1/26 o altro divisore contrattuale) o il diritto ad un riposo compensativo retribuito, la cui fruizione dovrà essere concordata tra le parti considerando le esigenze organizzative aziendali e dovrà essere goduto immediatamente dopo il termine delle operazioni nei seggi.

Riguardo all’alternatività tra il diritto al pagamento di specifiche quote di retribuzione da aggiungersi alla retribuzione mensile ordinaria, e il diritto ad usufruire di riposi compensativi “per i giorni festivi o non lavorativi” (legge 69/1992), l’interpretazione fornita da alcune importanti associazioni rappresentative riconosce la facoltà di scelta da parte del datore di lavoro, nonostante molte associazioni sindacali ritengano che il riposo compensativo sia la scelta più adeguata a fronte del dispendio di energie dato dal cumulo nell’arco della settimana del tempo lavorato in senso stretto e del tempo dedicato allo scrutinio.

Trattamento fiscale e previdenziale: le predette somme erogate dal datore di lavoro, sia nelle giornate festive e non lavorative, sia per quelle lavorative, sono considerate retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi che fiscali, e di conseguenza saranno assoggettate sia a contributi che a imposte. La retribuzione concorre quindi a formare il reddito imponibile corrente e la tassazione deve essere eseguita nel rispetto delle ordinarie disposizioni.

Operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio, nella maggior parte dei casi, inizieranno dopo la chiusura dei seggi dalle ore 23 in poi, e certamente anche dopo le ore 24. Se l’impegno degli scrutatori dovesse proseguire nella giornata successiva della domenica, anche solo per qualche ora, si applica il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla normale retribuzione, quindi la giornata si considera come interamente lavorata. Infatti, l’unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per espletare funzioni elettorali sono i giorni e non le ore.

Quindi, secondo diverse interpretazioni della Corte di Cassazione, quando il lavoratore protrae la sua permanenza al seggio per alcune ore del giorno successivo alla chiusura dei seggi, sforando la mezzanotte anche per un breve lasso di tempo, ha diritto all’assenza retribuita per tutta la giornata, oppure al riposo compensativo, conteggiando così la giornata successiva nella sua interezza e non prevedendo compensazioni o indennizzi solamente per quelle specifiche ore.

Adempimenti del lavoratore: il lavoratore che esercita funzione di presidente, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere ad alcuni adempimenti basati sul principio di correttezza e buona fede, tra cui:

  • Avvertire il datore di lavoro con congruo anticipo della sua assenza, per permettergli di organizzare l’eventuale attività aziendale nei giorni di assenza, con una richiesta come da modulo allegato, consegnandoli eventuale copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale, a cui seguirà la certificazione del presidente del seggio.
  • Ultimate le operazioni di voto, deve consegnare al datore di lavoro copia della documentazione riportante ora e giorno di inizio e fine delle operazioni di seggio, e la funzione svolta presso il seggio elettorale, e rilasciata dal presidente del seggio.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi e per questo motivo il datore di lavoro non può richiedere prestazioni lavorativi nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali. Inoltre, il datore di lavoro non può impedire ai propri lavoratori di assentarsi per presenziare ai seggi, in quanto rischierebbe la sanzione penale della reclusione per aver ostacolato le operazioni elettorali.

Lo Studio rimane a disposizione.

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