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Il 25 giugno è stato pubblicato il decreto ministeriale contenente le modalità di attuazione della maxi-deduzione del costo del lavoro, introdotta dal d.lgs. 216/2023 (c.d. “Riforma IRPEF-IRES”).

Tale provvedimento ha previsto, solo per il 2024, la possibilità di incrementare il costo del lavoro ai fini della deduzione dal reddito di impresa, applicando una maggiorazione al costo sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2024, che viene riconosciuta laddove siano rispettate determinate condizioni.

Non si tratta quindi di un esonero o incentivo, bensì di un importo che sarà dedotto dal reddito di impresa in aggiunta alla normale deduzione del costo del lavoro.

Possono beneficiare della “super deduzione” i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, purché abbiano esercitato l’attività nel periodo di imposta in corso al 31.12.2023 (periodo di imposta 2023 per le attività svolte nel periodo solare) per almeno 365 giorni oppure 366 giorni in caso di attività svolte nel periodo “non solare”, se tale periodo include il 29.02.2024. Restano ad esempio escluse le imprese costituite dal 2 gennaio 2023 (data inizio attività riportata nel modello AA9/12).

Criteri per la fruizione della maxi-deduzione

La prima condizione da verificare è l’incremento occupazionale riferito ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, la maxi-deduzione può essere applicata laddove le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (anche p.time) effettuate nel 2024 realizzino un incremento occupazionale tale da determinare un maggior numero di dipendenti impiegati a tempo indeterminato al 31/12/2024 rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.  

Nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato, come riportato nella relazione illustrativa al DM pubblicato, sono ricompresi anche i contratti di apprendistato.

L’incremento occupazionale riferito ai soli contratti a tempo indeterminato rileva a condizione che, al 31.12.2024, il numero dei lavoratori dipendenti (inclusi i contratti a tempo determinato), sia superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta 2023 (seconda condizione).

In sostanza, il beneficio spetta se, al termine dell’anno 2024, l’incremento dei lavoratori a tempo indeterminato è accompagnato da un incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

A tal fine, rilevano:

  • le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso del 2024;
  • i lavoratori p.time in proporzione alle ore di lavoro prestate;
  • i soci lavoratori di società cooperative(cooperative di produzione e lavoro)
  • i lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata della loro missione, a condizione che l’Agenzia li abbia assunti a tempo indeterminato
  • I lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024 che siano stati ceduti a seguito di trasferimento di azienda o cessioni di contratti ai sensi dell’art. 1406, in proporzione al periodo in forza sia per il dante causa sia per l’avente causa.

Non rilevano, invece:

  • le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori destinati a stabili organizzazioni localizzate all’estero di un soggetto residente;
  • i lavoratori dipendenti i cui contratti, nei periodi considerati per la verifica dell’incremento, siano ceduti a seguito di trasferimento di azienda o cessioni di contratti ai sensi dell’art. 1406.

In tali casi i dipendenti non rilevano né per il dante causa, né per l’avente causa, sia per l’anno di imposta 2023 che per l’anno di imposta 2024, sempreché il contratto sia in essere al termine del 2024. Il lavoratore ceduto o trasferito che per il quale il rapporto di lavoro sia cessato durante il 2024 e quindi non risulti in forza al 31.12.2024, viene invece conteggiato nel computo occupazionale dell’avente causa per il periodo in cui è risultato essere in forza.

In relazione al calcolo della media occupazionale, deve considerarsi la somma dei rapporti tra il numero di giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun dipendente e 365 giorni.

Esempio:

Caso 1

Dipendenti in forza al 31/12/2023: 25;

Assunzione di 2 dipendenti a tempo indeterminato il 2 settembre 2024;

Dipendenti in forza al 31/12/2024: 27 (25+2);

In questo caso la maxi-deduzione risulta applicabile

 

Caso 2

Dipendenti in forza al 31/12/2023: 25

Assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato il 2 settembre 2024;

Dimissioni di due lavoratori nel corso del 2024;

Dipendenti in forza al 31/12/2024: 25 (27+2-2);

In questo caso la maxi-deduzione risulta NON applicabile

 

Misura e calcolo della maxi-deduzione

In presenza dell’incremento occupazionale riferito ai contratti a tempo indeterminato e complessivo, il costo da assumere per il calcolo della maxi-deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (o alle trasformazioni a tempo indeterminato dalla data di trasformazione);
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato, rispetto a quello sostenuto nel 2023;

Il costo del personale così individuato per il calcolo del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% e può essere incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato riferibili a particolari categorie di lavoratori “meritevoli”, elencate nell’Allegato 1 al d.lgs. 216/2023, tra le quali:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità;
  • donne con almeno due figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea annualmente individuate con Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
  • donne vittime di violenza, inseriti in percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza
  • giovani ammessi all’incentivo all’occupazione giovanile (art. 27 d.l. 48/2023);
  • lavoratori già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio per effetto della legge di bilancio 2023 e che non integrino i requisiti per accedere all’assegno di inclusione.

Esempio:

La Società X assume nel 2024 lavoratori a tempo indeterminato e sostiene un costo pari a 100.000 euro e trasforma nello stesso anno contratti a termine in contratti a tempo indeterminato per i quali, il costo successivo alla trasformazione è pari a 15.000 euro.

Il costo complessivo del personale sostenuto nel 2024 è superiore a quello sostenuto nel 2023 di 150.000 euro.

Il costo rilevante ai fini della maxi-deduzione è pari a 115.000.

Quindi, ipotizzando che i lavoratori assunti non rientrino nei casi particolari di cui all’allegato 1 d.lgs. 216/2023, si applicherà la maggiorazione del 20%; pertanto, la deduzione del costo del lavoro potrà essere incrementata di 23.000 € (115.000 * 20%).

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento

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