Il 7 dicembre u.s., le Parti sociali hanno sottoscritto “il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”, con l’obiettivo di fornire un maggiore supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori che lo applicano.
Tale documento è il frutto dell’analisi compiuta dal Ministero del lavoro con l’ausilio di un gruppo di studio, creato appositamente per analizzare gli effetti dello svolgimento del lavoro in modalità agile.
Lo scopo è stato quello di individuare le possibili soluzioni e gli obiettivi da proporre alle Parti sociali, tenendo conto dell’esperienza vissuta durante il lungo periodo di emergenza epidemiologica.
Lo studio compiuto ha rilevato che l’utilizzo del lavoro agile oggi risulta essere raddoppiato rispetto al periodo precedente alla pandemia, diventando un elemento strutturale dell’organizzazione del lavoro grazie al quale è stato possibile migliorare il benessere della persona e l’organizzazione aziendale. Dall’analisi è emerso, inoltre, come il lavoro agile favorisca il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa e incentivi l’autonomia nella gestione del lavoro da parte del lavoratore, generando una maggiore responsabilità individuale verso il raggiungimento degli obiettivi, con un riflesso positivo in termini di produttività e risparmio di costi a carico dell’azienda.
Inoltre, il lavoro agile permette di avere un’organizzazione più produttiva e snella, sia nell’interesse del lavoratore che del datore di lavoro.
Quindi, seppur sia già presente una normativa che regolamenta tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (l. 81/2017), secondo le Parti sociali, si è reso necessario fornire attraverso il protocollo condiviso un maggiore supporto per la applicazione del lavoro agile, anche in considerazione del fatto che tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa comporta un utilizzo massivo di tecnologie digitali che richiedono necessariamente un corretto utilizzo, al fine di assicurare idonee garanzie alla sicurezza dei dati aziendali e dei dati personali dei lavoratori.
Di seguito i contenuti del protocollo di maggior rilievo:
- l’adesione al lavoro agile può avvenire solo su base volontaria attraverso la sottoscrizione di un accordo tra le parti secondo i criteri già individuati dalla normativa in vigore;
- l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile non rileva sotto il profilo disciplinare;
- l’accordo per il lavoro agile è ben definito nei suoi contenuti obbligatori (tra i quali devono esserci la durata dell’accordo, che può essere a tempo determinato o indeterminato; l’alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento dell’attività esterna ai locali aziendali; aspetti relativi all’esecuzione della prestazione, potere direttivo del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari; gli strumenti di lavoro; i termini di riposo del lavoratore; forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della normativa di cui all’art. 4 l. 300/70 in materia di controlli a distanza e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; eventuale attività formativa da effettuare per lo svolgimento dell’attività in modalità agile e le forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali);
- il lavoratore, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro agile, può chiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivo dalle norme di legge, tra i quali si citano anche i permessi di cui alla l. 104/92;
- salvo esplicita previsione dei contratti collettivi a qualsiasi livello, durante le giornate in cui l’attività lavorativa viene svolta in modalità agile, non possono essere previste o autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;
- nei casi di assenza c.d. “legittime” (malattia, infortuni, permessi, ecc.) il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di comunicazioni da parte dell’azienda, non è obbligato a prenderne carico prima della ripresa dell’attività lavorativa;
- il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, purché garantisca la regolare esecuzione dell’attività in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riguardo al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e la contrattazione collettiva può individuare i luoghi adatti a garantire la sicurezza e protezione, nonché segretezza e riservatezza dei dati;
- in caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature tecnologiche in dotazione al dipendente (che possono essere fornite dal datore di lavoro, oppure proprie purché siano dotate dei sistemi di sicurezza condivisi con il datore di lavoro), quest’ultimo deve avvisare tempestivamente il proprio responsabile ed, eventualmente, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach e laddove sia accertata una responsabilità in capo al lavoratore a causa di una condotta negligente, quest’ultimo ne risponde;
- il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge lavoro agile fornendo tempestivamente l’informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del lavoro agile;
- lo svolgimento del lavoro con questa modalità non modifica il sistema dei diritti sindacali definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, i quali possono essere svolti anche da remoto e per i quali le Parti sociali si impegnano a individuare in modo più specifico le modalità di fruizione di tali diritti;
- il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche nel rispetto di quanto è previsto all’art. 4 l. 300/1970, in materia di controllo a distanza. Inoltre, il datore di lavoro deve verificare che gli strumenti in dotazione del lavoratore siano conformi alla normativa in materia di privacy e protezione di dati;
- il datore di lavoro deve promuovere l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono la procedura di gestione del data breach e altre misure di sicurezza specifiche individuate dalla normativa in materia di privacy;
- a fronte della rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici, occorre prevedere percorsi di formazione di aggiornamento periodico, necessari per i lavoratori posti in modalità agile, utile non solo per avere la padronanza degli strumenti e le accortezze necessarie per lo svolgimento dell’attività in sicurezza, ma anche per realizzare un momento di interazione e scambio in presenza utile per prevenire situazioni di isolamento;
- viene istituito un osservatorio permanente allo scopo di monitorare i risultati raggiunti in applicazione del lavoro agile, lo sviluppo della contrattazione collettiva su questo tema e l’andamento delle linee guida contenute nel protocollo valutando possibili implementazioni o sviluppi;
- le Parti sociali chiedono che ci sia una semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale attraverso il Ministero del lavoro, mantenendo strutturale il regime semplificato vigente.
È possibile quindi affermare che “il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” sia una vera svolta nell’organizzazione del lavoro, che risponde alla necessità di rinnovamento organizzativo accentuata durante l’emergenza epidemiologica.
Le parti sociali hanno dichiarato che, ferme restando le previsioni di legge, occorre promuovere la contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, in modo tale da creare una personalizzazione specifica sulla base delle esigenze dei lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto del protocollo.
Di seguito è possibile scaricare il testo del protocollo siglato.
Lo Studio rimane a disposizione.