
È stata certificata (bollinatura) nei giorni scorsi dalla Ragioneria Generale dello Stato la copertura finanziaria della bozza del disegno di Legge di bilancio per l’anno 2026 composto da 154 articoli.
Premesso che il testo diffuso potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al Parlamento e nel corso dell’iter che condurrà alla sua definitiva approvazione, riteniamo utile operare una ricognizione di quelle che, a oggi, sono le misure adottate in materia di lavoro:
- rinnovi contrattuali: tassazione sostitutiva al 5% per gli incrementi retributivi previsti in occasione di rinnovi contrattuali di settore intervenuti nel corso degli anni 2025 e 2026; la disposizione si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 28 mila euro riferito all’annualità 2026. La norma, secondo alcune proiezioni effettuate su contratti rinnovati in corso d’anno, potrebbe comportare un vantaggio per i lavoratori di poco inferiore ai 500 euro l’anno. Il vantaggio deriva oltre che dalla riduzione dell’aliquota Irpef dal mantenimento delle detrazioni fiscali;
- premi di risultato: tassazione all’1% (per l’anno 2025 rimane al 5%) per i primi di risultato erogati nelle annualità 2026 e 2027, entro l’importo massimo di 5 mila euro (il precedente limite era di 3 mila euro) lordi annui; i lavoratori beneficiari sono quelli con reddito di lavoro dipendente relativo al precedente periodo di imposta non superiore a 80 mila euro annui. La condizione essenziale per l’applicazione della misura richiede che il premio di risultato sia erogato a fronte di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- lavoro notturno, festivo o prestato in altro giorno di riposo settimanale e a turni: per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di una detassazione pari al 15 % entro il limite di 1.500 euro annui alle somme corrisposte a titolo di maggiorazione per il lavoro prestato in orario notturno, in giorno festivo o di riposo settimanale e organizzato su turni di lavoro; nell’anno precedente i lavoratori non devono superare il limite reddito di lavoro dipendente di 40 mila euro;
- buoni pasto: le prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica passano dall’attuale valore (esentasse) di 8 euro a quello di 10 euro;
- congedo parentale: l’astensione facoltativa a disposizione di ciascun genitore per un periodo complessivo di 10/11 mesi è consentito fino ai 14 anni del figlio (limite attuale 12 anni);
- permessi per malattia del figlio: ciascun genitore alternativamente può astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni per 10 giorni lavorativi all’anno;
- assunzione di donne madri di almeno tre figli minori: l’assunzione di madri di almeno tre figli minori che risultino “prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” consentono al datore di lavoro un esonero contributivo entro il limite di 8 mila euro all’anno per un periodo di 24 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, di 12 mesi in caso di assunzione a termine e di 18 mesi nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo determinato: l’assunzione a termine in sostituzione di lavoratrice/lavoratore in congedo di maternità che oggi può avvenire con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ai sensi dell’art. 51, dell’attuale bozza della nuova legge di bilancio potrà ulteriormente prolungarsi in affiancamento alla lavoratrice sostituita fino al compimento del primo anno di età del bambino; la norma risolve in un certo senso la frequente necessità di mantenere in servizio la lavoratrice assunta in sostituzione anche per un periodo ulteriore rispetto al rientro della lavoratrice sostituita;
- assunzione agevolate: le assunzioni agevolate di giovani, donne e effettuate in zona ZES (zona economica speciale per il mezzogiorno) in scadenza alla data del 31 dicembre 2025 saranno, secondo l’attuale formulazione dell’art. 37, della bozza di legge di bilancio 2026, premiate con un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi, secondo modalità, requisiti e condizioni stabilite da un decreto interministeriale, per le assunzioni effettuate nel corso del periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026.
Come sopra detto le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 60/2024 di giovani, donne e zona ZES sono in scadenza la 31 dicembre 2025.
A oggi le agevolazioni risultano così strutturate:
L’esonero contributivo è riconosciuto in caso di assunzione di giovani che non abbiano ancora compiuto il 35°° anno di età e che non siano mai stati occupati con contratto tempo indeterminato in misura pari a 500 euro mensili per un periodo di 24 mesi (l’importo sale a 650 euro se l’assunzione/trasformazione avviene nella cd. area ZES per il mezzogiorno).
Dal 1° luglio 2025 l’assunzione agevolata è subordinata alla verifica dell’incremento occupazionale netto per le assunzioni di giovani under 35 effettuate fino al 31 dicembre 205 sull’intero territorio nazionale.
L’esonero, in misura pari a 650 euro su base mensile per un periodo di 24 mesi. dedicato alle assunzioni di donne svantaggiate riguarda: a) le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti; b) le donne occupate in settori o professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere (per il 2025 il riferimento è il DI n. 3217/2024 ); c) le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni ZES (zona unica speciale per il mezzogiorno).
Anche in questo caso le assunzioni per consentire l’accesso all’esonero devono produrre un incremento occupazionale netto.
Lo Studio rimane a disposizione.



