News 28 05 2021

Il 21 maggio 2021 ed il 25 maggio 2021, sono entrati in vigore, rispettivamente, la Legge di conversione del decreto sostegni ed il nuovo Decreto-legge sostegni bis ed entrambi hanno previsto alcune novità in materia di lavoro che proponiamo di seguito.

Legge di conversione Decreto sostegni (L. n. 69 del 21 maggio 2021).

Art. 6 quinquies – Misure per l’incentivazione del welfare aziendale

In base a quanto già stabilito per l’anno 2020, anche per il 2021 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad euro 516,46.

Art. 8, comma 2-bis – Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale, Cigo, Aso e Cigd introdotti con il Decreto sostegni (D.L.41/2021), per le aziende che abbiano fruito integralmente dei precedenti periodi di integrazione salariale, possono essere concessi e goduti in continuità rispetto a questi ultimi, permettendo di non considerare eventuali giornate di scopertura negli ultimi giorni del mese di marzo.

Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Per i soggetti che si trovano in stato di fragilità per i quali non sia possibile prevedere la prestazione lavorativa in modalità agile, è concessa la possibilità di assentarsi dal lavoro con l’applicazione del trattamento normativo ed economico previsto per il ricovero ospedaliero. Il decreto sostegni era già intervenuto prevedendo che tale facoltà fosse concessa sino al 30 giugno 2021 e la conversione in legge è intervenuta solo per stabilire che, a decorrere dal 17 marzo 2020, tutti i periodi di assenza relativi ai lavoratori in condizione di fragilità non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Art. 16 – Disposizioni in materia di NASpI

Per le prestazioni di NASpI concesse a partire dal 22 marzo 2021 (entrata in vigore del Decreto sostegni) e fino al 31 dicembre 2021, per l’accesso al trattamento di disoccupazione non è richiesto il possesso del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno.

 

Decreto sostegni bis (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)

Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI

Per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, viene sospesa la riduzione del 3% dell’importo prevista a partire dal primo giorno 4° mese di fruizione, fino al 31 dicembre 2021. Lo stesso vale per le nuove prestazioni decorrenti dal periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 ritorna applicabile la riduzione del 3% secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione

A far data dall’entrata in vigore del provvedimento, viene previsto l’ampliamento della platea di aziende che possono avere accesso a tale strumento. Infatti, solo per l’anno 2021, è previsto che possano accedere al contratto di espansione anche le aziende con un numero dipendenti non inferiore a 100.

Questo istituto permette di gestire il prepensionamento dei lavoratori ai quali mancano 5 anni alla pensione, nonché eventuali riduzioni di orario di lavoro con lo scopo di favorire programmi di formazione del personale rivolti alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché permettere di pianificare l’assunzione di nuovi giovani dipendenti nell’ottica di un possibile ricambio generazionale.

Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Esclusivamente per le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria, con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, è possibile presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria, in deroga alle disposizioni normative in vigore per un periodo ulteriore di 26 settimane a partire dal 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Tale strumento viene concesso a condizione che l’azienda abbia subito un calo del fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

Per la presentazione della domanda è necessaria la stipulazione di un accordo collettivo aziendale che preveda una riduzione non superiore all’80% dell’orario medio giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati dall’accordo. Il limite massimo di riduzione di orario per ciascun lavoratore è del 90%.

Non sono presenti interventi specifici nell’ambito dei “contratti di solidarietà”, tuttavia, per i lavoratori impiegati con orario ridotto, in applicazione di questa speciale cassa integrazione straordinaria, è riconosciuto un particolare trattamento di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione globale senza l’applicazione dei massimali stabiliti nell’ambito della normativa di riferimento per gli ammortizzatori sociali.

In aggiunta, rimane ferma la possibilità di accedere al trattamento di cassa integrazione ordinaria secondo il D.Lgs. 148/2015, cioè secondo gli strumenti “classici”, nell’ottica di una ripresa dell’attività.

Per le aziende che richiedono cassa integrazione sulla base delle previsioni contenute in questo articolo, l’accesso agli ammortizzatori sociali non prevede l’applicazione dei contributi addizionali a carico del datore di lavoro, tuttavia, nel caso di accesso agli ammortizzatori sociali con applicazione del D.Lgs. 148/2015, il beneficio dell’esenzione dal contributo addizionale è concesso sino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.  Durante il periodo di utilizzo della cassa integrazione viene preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti c.d. “per motivi economici” e si conferma che non sono previsti nuovi termini al divieto, pertanto, rimangono valide le previsioni attualmente in vigore.

Art. 41 – Contratto di rioccupazione

Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre è istituito in via eccezionale il “contratto di rioccupazione” che prevede la possibilità di inserire soggetti disoccupati con un contratto a tempo indeterminato, contestualmente alla definizione di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi. Alla fine di questo periodo formativo, finalizzato all’adeguamento delle competenze del soggetto rispetto all’ambiente lavorativo, le parti possono decidere di recedere liberamente dal contratto, oppure di proseguire con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di stipulazione di questa tipologia contrattuale, viene previsto uno sgravio pari al 100% dei contributi (contribuzione Inail esclusa) per una durata massima di 6 mesi e nel limite massimo di € 6.000 annui, riparametrato su base mensile.

Se viene intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, oppure se viene compiuto un licenziamento per “motivi economici” di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria di inquadramento compiuto nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro subisce la revoca dell’esonero.

Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti balneari e del commercio

Ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti balneari e commercio, a decorrere dal 25 maggio 2021, è riconosciuto l’esonero dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è calcolato nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2021.  Per i datori che ne beneficiano, rimane fermo il divieto di licenziamento “per motivi economici” sino al 31 dicembre 2021 e, in caso di violazione di queste disposizioni, è prevista la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale Covid-19.

Si rammenta che questo beneficio contributivo, per essere operativo, necessità dell’autorizzazione della Commissione europea prima ancora della circolare Inps esplicativa.

Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri

Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori nei settori altamente specializzati, viene istituito un fondo dedicato denominato “Scuole dei Mestieri”.

Con decreto del Ministero del lavoro, in concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell’economia, previe intese con la Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione e utilizzo delle risorse destinate a questo progetto.

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