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FRINGE BENEFIT A 3.000 EURO

Il decreto Aiuti Quater (DL n. 176/2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 novembre, prevede alcune misure al fine di contrastare la crisi energetica, l’aumento dei prezzi sul carburante e l’inflazione in crescita. Tra queste, è stato previsto un ulteriore aumento del limite di esenzione per i fringe benefit: la nuova soglia di esenzione passa da 600 euro a 3.000. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef fino a 3.000 euro.

Il nuovo Governo, quindi, è intervenuto nuovamente in materia di welfare aziendale tramite l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale. Visti i numerosi interventi in merito, facciamo una breve cronistoria di questa normativa:

il comma 3 dell’art. 51 del TUIR prevede che i fringe benefit debbano essere tassati una volta superata la soglia di esenzione di 258,53 euro. Negli anni 2020 e 2021, la soglia è stata innalzata in via eccezionale a 516,46 euro. Nel 2022 gli interventi sono stati molteplici: nel mese di agosto, con il decreto Aiuti Bis, è stata inserita una norma che ha disposto l’aumento, per l’anno 2022, dei fringe benefit esenti: da 258.23 a 600 euro. L’Agenzia delle Entrate, il 4 novembre 2022 (circolare 35/E del 2022), è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla normativa in questione: un intervento importante che ci ha permesso di far luce su alcuni elementi di dubbia interpretazione. Ha chiarito infatti che erogare una somma al di sopra del nuovo tetto massimo, ovvero i 600 euro, porterebbe all’inclusione di tutto il fringe benefit erogato nel reddito di lavoro dipendente, comprendendo quindi non solo la quota eccedente tale limite ma l’importo totale.

Alcuni giorni dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo Governo ha approvato il decreto Aiuti quater, con il quale viene innalzato ulteriormente il limite dei fringe benefit, da 600 a 3.000 euro. I tempi per l’erogazione restano invariati: tale limite resta in vigore solamente per l’anno 2022, quindi secondo il principio di cassa allargato, entro il 12 gennaio 2023.

Restano invariate anche le tipologie di beni e servizi erogabili: oltre ai fringe benefit “ordinari”, quindi i buoni spesa, i buoni benzina, l’auto ad uso promiscuo, è possibile per il datore di lavoro pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei lavoratori, ovvero le utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. Il datore di lavoro, quindi, deve richiede alternativamente il documento attestante l’utenza domestica pagata, o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.

Questa tipologia di welfare è erogata volontariamente dal datore di lavoro: quindi non deve essere necessariamente prevista per la generalità o a categorie di dipendenti, in quanto la sua erogazione è ammessa ad personam. Sarà il datore di lavoro a decidere liberamente se erogarlo, a chi erogarlo e che importo erogare.

Si ricorda inoltre che la soglia autonoma ed aggiuntiva dei buoni carburante nel limite di 200 euro rimane invariata, e deve essere considerata come un importo autonomo rispetto ai 3.000 euro.

Perplessità riguardo l’esenzione fino a 3.000 euro

Il costo è totalmente a carico del datore di lavoro: è facile quindi ipotizzare che potranno avvalersi di questa agevolazione soprattutto coloro che hanno una vettura aziendale, in quanto nel conguaglio di dicembre si vedranno “restituire” tasse e contributi pagati in base alla disposizione ordinaria che prevedeva una non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia dei 258,53 euro, soglia facilmente superabile in queste casistiche. Inoltre, bisogna tenere conto anche dei tempi ristretti previsti per l’erogazione, che comportano una difficoltà per l’azienda di valutare l’erogazione di somme così rilevanti.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI

La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto all’art. 1, comma 137, un esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data effettiva di rientro al lavoro, a condizione che il rientro avvenga tra entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi i casi di part-time, apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente.

La durata complessiva dell’esonero è di 12 mesi dalla data del suddetto rientro, e si sostanzia in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice. L’esonero in questione è cumulabile con le altre agevolazioni previste per il 2022: andrà quindi a sommarsi all’ulteriore riduzione dello 0.80%, incrementata del 1.2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Con il messaggio n. 4042 del 9 novembre, l’Inps ha precisato che eventuali assenze fruite dopo la fine del congedo obbligatorio (ad esempio ferie e permessi) non inficeranno il diritto all’esonero, ma ne sposteranno solo in avanti la decorrenza. Quindi l’esonero in oggetto spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro venga posticipato da diverse possibili cause, come la fruizione del periodo di astensione facoltativa, o il godimento di ferie e permessi, eventi che determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, purché siano collocate senza fruizione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Qualora invece vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, e solo successivamente si avvalga del congedo facoltativo, di ferie o permessi, l’esonero sarà comunque applicato dalla data effettiva di rientro.

 

NUOVO DIFFERIMENTO PER L’ADEMPIEMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE AL 1° GENNAIO 2023

Per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del DL n. 73/2022), il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione riguardanti lo smart working, il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai suddetti obblighi in modo più semplice e veloce. 

Lo Studio rimane a disposizione. 

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