17 09 2021

Nella serata di ieri, 16 settembre 2021, è stato approvato in Consiglio dei ministri il testo di legge che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale riguardante il green pass nei luoghi di lavoro.

Il decreto interviene apportando una serie di modifiche al precedente d.l. 52 del 22 aprile scorso che disciplina “le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, prevedendo l’obbligo di utilizzo del Green pass in tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, con lo scopo di rendere più sicuri i luoghi di lavoro e rendere più forte la campagna di vaccinazione.

Entrando nel merito del testo di legge, all’art. 1, è previsto per il periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 31 Dicembre 2021 (data stimata di fine emergenza), l’obbligo di possesso del “certificato verde” per l’accesso nei luoghi di lavoro, per tutto il personale dei settori pubblico, privato ed autonomo.

I datori di lavoro, in applicazione di tale provvedimento, dovranno definire entro il 15 Ottobre 2021 le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” che potranno avvenire anche a campione, e prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro stessi.

Nel caso in cui i lavoratori dovessero trovarsi sprovvisti del “certificato verde” o comunicassero di non esserne in possesso, il datore di lavoro provvederà a sospenderli immediatamente, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e tratterà i lavoratori come fossero assenti ingiustificati, fino al momento in cui sarà presentata la certificazione verde. 

Conseguentemente, il lavoratore, per i periodi di sospensione:

  • non avrà diritto alla retribuzione, nè ad altro compenso o emolumento;
  • in ogni caso, non potrà subire conseguenze sotto il profilo disciplinare e mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

L’art. 3 al comma 7, nell’ambito della sospensione dei lavoratori sprovvisti di certificato verde, introduce una distinzione tra le aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 dipendenti e quelle con un numero inferiore a questa soglia. Infatti, mentre per le aziende “medio-grandi” la sospensione, immediatamente comunicata al soggetto privo di “green pass”, è efficacie fino alla presentazione della certificazione verde, per quelle “piccole” la durata massima della sospensione è di dieci giorni. 

Lo stesso articolo, inoltre, nell’introdurre l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, definisce le sanzioni che saranno applicate in caso di violazione delle disposizioni di prossima emanazione, in particolare:  

  1. una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, in capo ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass, fatte salve le conseguenze disciplinari applicabili secondo le normative in vigore;
  2. una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non adottano le misure organizzative idonee per lo svolgimento del controllo del possesso del green pass oppure che non si attivino nella concreta verifica del possesso da parte dei lavoratori presso il luogo di lavoro. 

Nonostante l’introduzione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, che chiarisce alcuni degli aspetti legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, rimangono alcune perplessità legate alla gestione del personale, soprattutto con riferimento alle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15, per le quali non è chiaro quali siano le conseguenze dovute alla mancanza del green pass dei lavoratori per periodi superiori ai dieci giorni

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